L’esistenza di un documento andato smarrito può essere provata per presunzioni (Cass. civ. Sez. 1 n. 16 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di contributo per la mancata produzione del verbale della commissione tecnica, ritenga necessaria l’esibizione del documento andato smarrito senza esplicitare le ragioni giuridiche per cui la sua esistenza non possa essere dimostrata mediante prova per presunzioni. La prova dell’esistenza di un atto amministrativo irreperibile può essere fornita anche tramite equipollenti, quali il contenuto di altri documenti amministrativi, e il giudice d’appello che aderisca apoditticamente all’iter logico del primo giudice, senza riportarlo integralmente né confutare le deduzioni della parte, incorre nel vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. È invece inammissibile il motivo di ricorso che censuri la mancata ammissione di una prova testimoniale, quando la parte non dimostri di averne ribadito l’istanza in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Fatto
La proprietaria di due unità immobiliari danneggiate dagli eventi franosi del 1998 convenne in giudizio l’Agenzia regionale per la difesa del suolo chiedendo la condanna al pagamento del contributo previsto dalla legge 226/1999. Nel corso del giudizio, la ricorrente rappresentò che l’Agenzia le aveva riconosciuto il diritto al contributo e che la Regione era subentrata nei rapporti giuridici dell’ente, chiedendo la condanna al pagamento del residuo importo.
Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che il diritto al contributo potesse sorgere solo all’esito del procedimento amministrativo e che, mancando la prova della trasmissione del verbale della commissione tecnica — andato smarrito — il diritto non potesse essere riconosciuto. La Corte d’Appello confermò la decisione, affermando che la produzione di altri documenti non inficiava la correttezza del percorso logico del primo giudice. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato con precedenza il secondo motivo di ricorso, relativo alla motivazione apparente, applicando il principio della ragione più liquida. Ha rilevato che il giudice d’appello, nel disattendere la prospettazione della ricorrente, ha condiviso l’impostazione del primo giudice secondo cui l’esistenza del verbale non poteva desumersi per via logica e presuntiva dal contenuto di altri atti, senza tuttavia indicare le ragioni giuridiche di tale conclusione.
La Corte ha evidenziato che il giudice di merito ha affermato apoditticamente di aderire al ragionamento del primo giudice, senza riportarne compiutamente l’iter logico-argomentativo e senza precisare perché l’esistenza del documento amministrativo non potesse essere dimostrata con la prova per presunzioni, richiamando sul punto il precedente di Cass. n. 29244/2024. Tale carenza integra il vizio di motivazione apparente, poiché il giudice non ha esplicitato gli argomenti giuridici alla base del diniego di equipollenti probatori.
Il terzo motivo, concernente la mancata ammissione della prova testimoniale, è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non ha dimostrato di aver ribadito l’istanza in sede di precisazione delle conclusioni, requisito necessario per poter imputare al giudice d’appello l’omessa ammissione della prova, come affermato da Cass. n. 22883/2019.
Il primo, il quarto e il quinto motivo sono rimasti assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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