Cessazione attività commerciale per abusi edilizi richiede istruttoria concreta (TAR Campania n. 1853 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande fondato sull’abusività dei manufatti destinati all’impresa è illegittimo per eccesso di potere quando il Comune omette di valutare in concreto l’effettivo coinvolgimento dell’area produttiva negli abusi contestati. La chiusura dell’esercizio commerciale non costituisce sanzione automatica delle irregolarità urbanistiche, che hanno un sistema repressivo proprio. In presenza di istanze di sanatoria o di accertamento di compatibilità paesaggistica pendenti, l’amministrazione deve concluderle prima di dare corso al procedimento repressivo. Il difetto di istruttoria e di motivazione vizia il provvedimento che non distingua le porzioni abusive da quelle legittime.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di concessione demaniale e di un lido balneare con somministrazione di alimenti e bevande, impugnava l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Ufficio Commercio comunale gli intimava di cessare l’attività, oltre alla nota di avvio del procedimento.
La vicenda traeva origine da un sopralluogo che contestava l’abusività di manufatti. Il ricorrente aveva presentato richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, poi dichiarata improcedibile. L’ordinanza di demolizione e il diniego di sanatoria erano stati annullati dalla Sezione Seconda del TAR con sentenza n. 395/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente il carattere plurimotivato dell’ordinanza impugnata: un profilo commerciale, legato alle modalità di compilazione della SCIA, e un profilo edilizio, relativo all’abusività delle opere.
Sul primo profilo, il motivo è accolto. A fronte di un dubbio sulla correttezza delle indicazioni del modello di SCIA, l’amministrazione avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio o chiedere chiarimenti. La criticità riguardava il modello automatico predisposto dalla stessa amministrazione, che avrebbe potuto rilevarla anche verificando il regolare pagamento dei canoni.
Sul piano edilizio, il Collegio conferma che la sola concessione demaniale non legittima la realizzazione di manufatti senza titoli edilizi e paesaggistici. Richiama il Consiglio di Stato n. 4165/2021: i manufatti non precari funzionali a esigenze permanenti alterano lo stato dei luoghi, a nulla rilevando rimovibilità e assenza di opere murarie. La somministrazione presuppone locali legittimi (TAR Napoli n. 5170/2022; Cons. Stato n. 6645/2021).
Tuttavia, i titoli risultano oggetto di richieste che, dopo la sentenza n. 395/2025, hanno dato vita a istruttorie non concluse. Trova applicazione l’orientamento per cui la chiusura dell’esercizio non è sanzione automatica delle irregolarità urbanistiche (TAR Campania n. 2360/2017), né può colpire l’intero esercizio se i lavori non hanno trasformato l’intera struttura (TAR Marche n. 210/2019).
La presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 impone all’amministrazione di pronunciarsi prima del procedimento repressivo (Cons. Stato n. 702/2016; TAR Puglia n. 1702/2021). Il provvedimento appare quindi illegittimo per eccesso di potere: manca ogni valutazione sull’effettivo coinvolgimento dell’area produttiva negli abusi, tanto più che il ricorrente aveva chiesto la regolarizzazione di parte delle opere ed altre ne stava eliminando. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata, ferma restando la riedizione del potere.
Nota della Redazione
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