Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 514 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario quando ne constati l’inerzia, non contestata dall’Amministrazione non costituita. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione della sentenza e la sua scadenza legittima l’esperimento del rimedio. Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire, sicché la domanda di interessi e rivalutazione non prevista dal titolo esecutivo va rigettata, salvo che sia proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 27/2025 del 27 gennaio 2025 del Tribunale di Piacenza – Sezione Civile. Con tale pronuncia era stato accertato il suo diritto ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Secondo la ricorrente, la decisione era rimasta ineseguita nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza. Ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di ottemperare entro un termine congruo, non superiore a novanta giorni, con declaratoria di nullità di eventuali atti elusivi e nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’Amministrazione non si è costituita e non ha contestato l’omesso adempimento. Alla luce di quanto documentato dalla ricorrente, emergono i presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il giudice verifica inoltre la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Nel caso di specie il termine è decorso, essendo intervenuta la notificazione della sentenza del giudice ordinario all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.
Il Collegio rigetta invece l’istanza relativa a interessi e rivalutazione. La sentenza da eseguire nulla dispone in merito e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto del giudice ordinario, come ricordato richiamando un precedente del TAR Campania. Né risulta proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati gli interessi richiesti sul diverso fondamento della legge n. 724/1994, art. 22, comma 36. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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