Autorizzazione paesaggistica: il parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante (TAR Campania n. 1732 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione competente al rilascio non può respingere autonomamente l’istanza. Dopo aver verificato che il progetto non rientri tra quelli per i quali l’autorizzazione non è richiesta, essa deve istruire la domanda, verificare la completezza della documentazione ed eventualmente promuovere le integrazioni occorrenti, per poi trasmetterla alla Soprintendenza con una relazione recante proposta di provvedimento. Il parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. Il diniego adottato senza l’acquisizione di tale parere è illegittimo. Il vizio non è meramente formale, ma sostanziale, perché un eventuale parere positivo avrebbe imposto all’amministrazione un diverso esito del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente presenta in data 23.01.2024 un’istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un volume tecnico all’interno di un terrapieno, in corrispondenza di una scala di collegamento retrostante un edificio di proprietà. Con provvedimento del 28.10.2024 il Comune respinge l’istanza, rilevando che, dopo l’acquisizione della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione locale per il paesaggio, non sarebbe stato possibile comprendere la piena legittimità paesaggistica dello stato dei luoghi, per asserite difformità rispetto a un permesso di costruire del 2011.

Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Campania, deducendo sette motivi. Il Comune non si costituisce; il Ministero della cultura si costituisce solo formalmente, senza articolare difese. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 62 del 06.02.2025. La causa è trattata nel merito il 22.10.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene dirimente il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, che prescrive, per la definizione del procedimento di autorizzazione paesaggistica, l’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza. Nel caso di specie il Comune avrebbe adottato il provvedimento negativo senza chiedere il parere obbligatorio e vincolante.

Il Tribunale ricostruisce la sequenza procedimentale. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, accertato che il progetto non rientri tra quelli per cui l’autorizzazione non è richiesta, ha il compito di istruire l’istanza, verificando la completezza della documentazione, compiendo gli accertamenti e promuovendo le integrazioni occorrenti. Solo successivamente deve trasmettere gli atti, unitamente a una relazione con proposta di provvedimento, alla Soprintendenza per il suo parere obbligatorio e vincolante.

Da ciò deriva che il Comune non può autonomamente respingere l’istanza. Avrebbe invece dovuto completare l’istruttoria, acquisendo il parere della Commissione locale per il paesaggio, e poi inviare gli atti al Soprintendente con le modalità prescritte dal comma 7 dell’art. 146. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Latina, Sez. II, n. 822 del 29.11.2023.

Nel caso concreto non risulta che il Comune abbia richiesto il parere della Soprintendenza prima di definire negativamente la domanda. La mancata attivazione del subprocedimento presso la Soprintendenza vizia l’attività comunale e rende illegittimo il diniego. Tale vizio non è di carattere puramente formale o procedimentale, ma produce riflessi sostanziali, poiché un eventuale parere positivo della Soprintendenza avrebbe imposto al Comune un diverso esito del procedimento.

Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, volti a censurare nel merito il provvedimento comunale. L’omesso coinvolgimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo impedisce, per il rispetto della competenza riservata alla Soprintendenza, la pronuncia giurisdizionale sulla legittimità di un potere non ancora esercitato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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