Inserimento nelle graduatorie ATA e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 1190 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di personale ATA, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo all’inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, scaturendo tale diritto direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che all’inserimento potrebbe precludere. Se invece oggetto della domanda è l’annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, e solo come effetto della sua rimozione si chiede l’accertamento del diritto all’inserimento, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Ne deriva che il ricorso proposto davanti al TAR per l’inserimento nella graduatoria ATA è inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Il Fatto
Il ricorrente, incluso nella graduatoria provvisoria permanente di 24 mesi per il personale ATA di altra provincia, aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria della Provincia di Cosenza per l’anno scolastico in corso. Avverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria aveva proposto reclamo, deducendo il possesso di tutti i titoli richiesti dal bando e la violazione dell’art. 2, comma 6, del D.M. n. 89 del 21.5.2024.
Formatosi il diniego tacito sul reclamo, e pubblicata la graduatoria definitiva, il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Calabria il silenzio dell’Amministrazione e il mancato inserimento, lamentando anche la violazione del diritto di accesso agli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di personale ATA, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste se la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria, poiché tale diritto scaturisce direttamente dalla normazione primaria (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza n. 9330 del 2023).
La Corte ha ricordato che le graduatorie di istituto o di circolo sono state pensate dal legislatore come strumento per la copertura delle supplenze temporanee. La loro formazione non presuppone alcuna procedura concorsuale, scaturendo direttamente dalla normazione primaria e regolamentare, né ad esse fa seguito alcun provvedimento di nomina. Una volta ottenuto l’inserimento e attribuito il punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di potestà discrezionale, ma è ascrivibile al potere datoriale privatistico.
Il Collegio ha poi richiamato la distinzione elaborata dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza n. 18720 del 2023): se oggetto della domanda è l’annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, e solo come effetto della rimozione si chiede l’accertamento del diritto all’inserimento, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; se invece la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo all’inserimento, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
Nel caso di specie, l’oggetto della domanda era l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria definitiva. La controversia, rispetto alla denunciata inerzia, sottende l’accertamento di un diritto soggettivo riservato alla cognizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, davanti al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate anche in ragione della pronuncia in punto di rito.
Nota della Redazione
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