Sospensione cautelare per continuità terapeutica di trattamenti medico-estetici (TAR Puglia n. 55 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, la valutazione del periculum in mora non può prescindere dalla comparazione tra l’interesse pubblico sotteso all’adozione dei provvedimenti sanzionatori e l’interesse del ricorrente alla prosecuzione dei trattamenti in corso. La continuità terapeutica dei pazienti costituisce esigenza primaria che, in presenza di questioni di diritto complesse e meritevoli di approfondimento, giustifica la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, al fine di evitare un danno grave e irreparabile in attesa della definizione del giudizio di merito. La tutela cautelare può essere accordata anche in presenza di un fumus boni juris non delibato in modo compiuto, quando la fissazione di un’udienza pubblica celere non sia di per sé sufficiente a scongiurare il pregiudizio derivante dall’esecuzione immediata degli atti.

Il Fatto

Un medico, titolare di uno studio medico in Altamura, impugnava il provvedimento dell’ASL della Provincia di Bari, firmato il 10 dicembre 2025, nonché il verbale dell’accesso ispettivo effettuato il 17 novembre 2025 presso i suoi locali. Con motivi aggiunti, il ricorrente estendeva l’impugnazione all’ordinanza del Comune di Altamura, emessa il 16 dicembre 2025. I provvedimenti sanitari, adottati nel contesto di una verifica amministrativa, incidevano sull’attività professionale del medico, che aveva dedotto la sussistenza di trattamenti in favore dei propri pazienti.

Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, lamentando che l’esecuzione immediata degli stessi avrebbe interrotto la somministrazione di una serie di trattamenti in corso, con conseguente pregiudizio per la salute e la continuità assistenziale dei pazienti. La Regione Puglia e l’ASL si costituivano in giudizio per resistere all’istanza cautelare, unitamente alla Società Italiana Medicina Estetica, interveniente ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il TAR, richiamando il decreto monocratico n. 15 del 16 gennaio 2026 già emesso nella fase cautelare d’urgenza, ha incentrato la propria valutazione sul profilo del periculum in mora. Ha osservato come la comparazione tra gli interessi contrapposti dovesse tenere conto della necessità di assicurare la continuità terapeutica dei trattamenti in somministrazione ai pazienti del ricorrente, esigenza ritenuta prevalente nella ponderazione cautelare.

Il Collegio ha poi rilevato che le questioni giuridiche sollevate dal ricorso introduttivo e dai motivi aggiunti presentano profili di complessità che richiedono un approfondimento nella sede di merito. Tale complessità, unita alla necessità di proteggere l’interesse alla salute dei pazienti, ha indotto il Tribunale a ritenere non procrastinabile l’intervento cautelare, nonostante la possibilità di fissare un’udienza pubblica in tempi relativamente celeri.

In accoglimento dell’istanza, il TAR ha disposto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 7 luglio 2026. La compensazione delle spese della fase cautelare chiude il dispositivo, che non entra nel merito delle questioni di legittimità, demandate al successivo giudizio di cognizione piena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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