Proroga ex lege delle concessioni sportive solo se in scadenza entro il 2022 (TAR Lombardia n. 2554 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga legale delle concessioni per la gestione di impianti sportivi, prevista dall’art. 16, comma 4, del d.l. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023, si applica esclusivamente alle concessioni “in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022”. Detta proroga non trova pertanto applicazione in favore del concessionario che, alla data di entrata in vigore della norma, abbia già ottenuto una proroga del rapporto convenzionale sino a una data successiva, trovandosi in una condizione estranea all’ambito oggettivo di applicazione della disposizione. L’istanza di proroga tecnica, volta ad assicurare la continuità dell’attività nelle more dell’esperimento della gara per l’affidamento del servizio, presuppone l’esistenza di un’esigenza dell’Amministrazione, connessa a oggettivi ritardi nella conclusione della procedura; il suo diniego è legittimo laddove l’Amministrazione abbia già provveduto ad assicurare la continuità del servizio mediante affidamento in house, secondo scelte rimesse alla sua discrezionalità. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento quando il destinatario sia stato comunque reso edotto dell’intendimento dell’Amministrazione e abbia partecipato attivamente al procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un impianto sportivo comunale in forza di una convenzione stipulata nel 1994 e prorogata da ultimo fino al 25 maggio 2024, chiedeva all’Amministrazione un’ulteriore proroga. Il Comune, con provvedimento del 17 aprile 2024, negava la proroga, ritenendola in contrasto con i principi di evidenza pubblica, e fissava la data di rilascio dell’impianto al 30 agosto 2024. Avverso tale diniego la società proponeva ricorso, deducendo, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza dei presupposti per negare la proroga tecnica e l’applicabilità della proroga legale di cui all’art. 16, comma 4, del d.l. n. 198/2022.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, rilevando che la partecipazione procedimentale va valutata in modo sostanziale e non formalistico. Nel caso di specie, la ricorrente era stata edotta dell’intendimento dell’Amministrazione di far cessare il rapporto alla scadenza e aveva comunque formulato proposte per la prosecuzione del rapporto, sicché l’eventuale omissione non incide sulla legittimità del provvedimento. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio per cui l’obbligo di comunicazione va interpretato alla luce della sua ratio di garanzia partecipativa.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di annullamento del diniego di proroga tecnica, avendo la società rinunciato al motivo con memoria depositata in giudizio. Il Collegio ha comunque aggiunto che il motivo, nel merito, sarebbe stato infondato, non ricorrendo i presupposti per la proroga tecnica di cui all’art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, atteso che la continuità del servizio era stata assicurata dall’Amministrazione mediante affidamento in house alla propria società strumentale, in una scelta rimessa alla discrezionalità dell’ente.
Il terzo motivo è stato infine respinto. La proroga legale di cui all’art. 16, comma 4, del d.l. n. 198/2022 opera solo per le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2022. La ricorrente, avendo ottenuto una proroga fino al 25 maggio 2024 in forza di un atto del 23 dicembre 2020, era al di fuori dell’ambito applicativo della norma. Il Collegio ha inoltre evidenziato come la stessa società, in sede procedimentale, non avesse mai invocato la proroga legale, limitandosi a richiedere una proroga discrezionale.
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Nota della Redazione
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