Spese elettorali irregolari e documentazione non conforme nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 20 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulle spese elettorali per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo accerta la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nonché la regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse, ai sensi dell’art. 12, comma 3, l. n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), l. n. 96/2012. Il deposito del consuntivo oltre il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del consiglio comunale non integra omissione sanzionabile ove non sia stata preventivamente notificata una formale messa in mora rimasta inevasa, avendo il termine natura non perentoria. Il controllo si esaurisce nella verifica della conformità a legge e della regolarità documentale, restando estranea ogni valutazione sul merito politico delle spese.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha esaminato i consuntivi delle spese per la campagna elettorale e delle correlate fonti di finanziamento presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo delle cariche di sindaco e consigliere comunale in un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Hanno presentato rendiconto venti liste su ventisei, attestando di non aver sostenuto spese né ricevuto contributi; le restanti hanno documentato spese effettive. Quattordici liste hanno provveduto al deposito solo a seguito di sollecito della Sezione. La questione sottoposta al Collegio riguarda la tempestività dei depositi tardivi e la conformità a legge delle spese e delle fonti dichiarate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il dies a quo del termine semestrale per concludere il controllo, previsto dall’art. 12, comma 3, l. n. 515/1993, nella data di scadenza ex lege fissata per la trasmissione dei consuntivi, ossia il quarantacinquesimo giorno dall’insediamento del consiglio comunale, coincidente con il 5 ottobre 2024, poiché a tale data alcune liste non avevano ancora depositato il rendiconto.
Sul versante della tempestività, il ritardo di quattordici liste non determina conseguenze sanzionatorie. Il termine fissato dalla legge non ha natura perentoria e, secondo l’indirizzo della Sezione delle autonomie n. 24/2013/INPR, non può configurarsi omissione sanzionabile se non dopo una formale messa in mora rimasta inevasa. In alcuni casi il ritardo è derivato dall’erroneo convincimento dei delegati di aver ottemperato mediante l’invio dei rendiconti dei singoli candidati anziché della lista. Il Collegio conclude pertanto che tutti i rendiconti sono stati regolarmente presentati.
Quanto al merito, la verifica si è limitata alla conformità alla legge delle spese e alla regolarità della documentazione, implicando il controllo del rispetto dei limiti massimi di spesa, della riconducibilità alle tipologie dell’art. 11, comma 1, l. n. 515/1993, della riferibilità cronologica alla campagna elettorale e dell’esistenza di finanziamenti a copertura.
Non sono emerse elargizioni superiori a € 3.000,00 tali da richiedere la dichiarazione congiunta ex art. 4, comma 3, l. n. 659/1981, né superamenti del tetto di € 100.000,00 annui per le erogazioni liberali ex art. 10 d.l. n. 149/2013, né violazioni delle limitazioni all’uso del contante, né finanziamenti da società vietati dall’art. 7 l. n. 195/1974.
All’esito dell’istruttoria, le spese sostenute dalle formazioni politiche sono risultate conformi a legge e la documentazione prodotta regolare. Il Collegio accerta tale conformità come da referto allegato e dispone la trasmissione della deliberazione e dell’allegato al Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, l. n. 515/1993.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.