Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel silenzio dell’amministrazione (TAR Campania n. 1491 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione debitrice non può limitarsi a contestare in via meramente formale la pretesa esecutiva: grava su di essa l’onere di provare l’avvenuto adempimento del giudicato, non essendo sufficiente un atto di costituzione di stile. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un Commissario ad acta con il potere di compiere ogni atto necessario, comprese le eventuali modifiche di bilancio, all’esecuzione dell’obbligo di pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
I ricorrenti hanno azionato davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, la sentenza con cui il giudice ordinario aveva accolto la loro domanda e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione, in favore della ricorrente, della somma di 2.000,00 euro tramite la Carta Elettronica per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre accessori, con condanna alle spese di lite.
I ricorrenti hanno dedotto che il titolo era stato notificato all’amministrazione e che era divenuto definitivo, come attestato dal certificato di mancata impugnazione. Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero, che aveva corrisposto solo le spese legali, hanno chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformarsi alle statuizioni del giudicato, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto scrutinato i requisiti processuali del ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che il ricorso è ricevibile, essendo stato depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. Ha poi ritenuto il ricorso ammissibile, poiché era ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure di esecuzione entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che prima di tale termine il creditore possa procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto.
Nel merito, il Tribunale ha accertato che le statuizioni della decisione azionata non avevano ricevuto piena esecuzione. Dalla documentazione in atti è emerso che l’amministrazione aveva pagato soltanto le spese legali, mentre l’importo dovuto a titolo di Carta Elettronica del docente era rimasto insoluto. Il Collegio ha richiamato il principio in tema di onere della prova dell’adempimento, confermato dalla giurisprudenza amministrativa e dalle Sezioni Unite civili n. 13533 del 2001, secondo cui l’amministrazione intimata deve dimostrare l’avvenuto pagamento: onere che, nel caso di specie, non è stato assolto.
Alla luce della regolarità delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo indicato, in relazione agli anni scolastici richiesti, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega a idoneo funzionario. Il Commissario dovrà insediarsi, su formale richiesta della parte ricorrente corredata dalla dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvedere entro novanta giorni a dare completa ed esatta esecuzione al titolo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Tribunale ha precisato che il Commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. Ha escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 per compensi professionali oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero intimato.
Nota della Redazione
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