Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1492 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. È ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Grava sull’Amministrazione intimata l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta, il quale deve provvedere anche mediante variazioni di bilancio, poiché l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017, e aveva condannato il Ministero ad accreditare la somma di cinquecento euro per anno scolastico. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato.
Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo per ottenere la declaratoria dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Quanto alla prima, ha rilevato che il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, secondo il combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto alla seconda, ha accertato l’ampio decorso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Nel merito, dalla documentazione in atti è emerso che le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto piena esecuzione. Il Collegio ha richiamato la regola sull’onere della prova dell’adempimento, ricordando che l’Amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto ha citato la propria precedente pronuncia e, per tutte, le Sezioni Unite n. 13533 del 2001.
Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di attivare la carta elettronica del docente per l’importo indicato, in relazione agli anni scolastici richiesti, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega a idoneo funzionario. Questi, previa richiesta della ricorrente attestante la scadenza del termine e la persistente inottemperanza, dovrà insediarsi e provvedere entro novanta giorni dalla ricezione dell’istanza.
Il Tribunale ha precisato che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non legittimano l’inottemperanza. Il mandato è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, sicché non è previsto alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in ottocento euro oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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