Legittima la cancellazione dal registro flotta per condotta non scusabile del titolare (TAR Campania n. 1124 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione di un’unità da pesca dal registro flotta e della relativa licenza dall’archivio delle licenze costituisce provvedimento di natura vincolata quando il titolare, già a conoscenza dell’avvenuto avvio del procedimento, ometta di produrre la documentazione necessaria al rilascio del titolo. L’amministrazione non è tenuta ad acquisire d’ufficio i documenti che, per loro natura, presuppongono un’iniziativa del privato, quali il modello B allegato al D.M. 26.1.2012 e le certificazioni tecniche di conformità dell’unità. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto quando risulti provata la conoscenza aliunde del procedimento da parte dell’interessato. Il lungo lasso di tempo intercorso e lo stato di abbandono delle imbarcazioni confermano la condotta non scusabile del titolare e la sostanziale doverosità dell’atto.

Il Fatto

Con due provvedimenti del 25.10.2022 il Ministero ha disposto la cancellazione dal registro flotta e dall’archivio delle licenze di due motobarche da pesca, richiamando la nota della Capitaneria di Porto, la mancata produzione della documentazione utile al rilascio della licenza, l’assenza di imprese attive in capo al ricorrente, il lungo tempo trascorso e lo stato di abbandono delle unità.

Il ricorrente ha impugnato tali atti davanti al TAR Campania, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione della disciplina sull’autocertificazione, sostenendo che la documentazione avrebbe potuto essere acquisita d’ufficio. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla conoscenza del procedimento da parte del ricorrente. Le note ministeriali del 15.2.2021 indicavano espressamente il precedente avvio del procedimento di dichiarazione di cessazione di validità delle licenze e l’elenco dei documenti necessari alla stampa del titolo.

Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che l’omessa comunicazione di avvio non potesse integrare il vizio dedotto, risultando aliunde provata la piena consapevolezza dell’interessato. Nessuna prova della produzione documentale è stata offerta nel giudizio.

Il Collegio ha poi escluso che la documentazione rientrasse tra quella acquisibile d’ufficio. La compilazione del modello B in relazione agli attrezzi di pesca e la produzione delle certificazioni tecniche di conformità dell’unità presupponevano necessariamente un’iniziativa del privato, non surrogabile dall’amministrazione.

Mancata ogni iniziativa, i provvedimenti sono stati qualificati come sostanzialmente imposti e di natura vincolata, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra le note del 2021 e l’ottobre 2022, nonché dello stato di abbandono delle imbarcazioni attestato dalla nota dell’Autorità di Sistema Portuale.

La documentazione fotografica prodotta in giudizio non è stata ritenuta idonea a smentire tale attestazione, non essendo le fotografie univocamente riferibili alle unità considerate. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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