Annullata l’ordinanza contingibile e urgente priva dell’indicazione del pericolo attuale (TAR Liguria n. 764 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente è legittima solo in presenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari. Detto provvedimento extra ordinem deve essere motivato in modo congruo e adeguato, con l’esplicitazione, anche solo generica, della natura attuale del pericolo. È illegittima l’ordinanza che, per identificare il pericolo, richiami un atto risalente nel tempo senza dimostrare che la situazione di pericolo persista al momento dell’emanazione del provvedimento. L’atto deve, inoltre, rispettare i requisiti della provvisorietà, della temporaneità degli effetti e della proporzionalità.
Il Fatto
Il Comune di Bordighera, con ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 4 settembre 2025, aveva intimato ai ricorrenti — concessionari di ormeggi nel porto locale — di adempiere immediatamente alle disposizioni del regolamento comunale e del piano degli ormeggi, approvato nel 2024 e recante il recepimento di un’ordinanza di sicurezza della Capitaneria di porto risalente al luglio 2023. I destinatari del provvedimento hanno impugnato l’atto, deducendo l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere, l’impossibilità materiale di esecuzione e la mancanza dei requisiti di imprevedibilità e urgenza. Il Tribunale, con ordinanza del 20 ottobre 2025, ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio formulata dal Comune, rilevando l’eccezionalità dell’istituto ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e la mancata prospettazione di concrete evoluzioni della vicenda. Sono state altresì disattese le eccezioni di inammissibilità: il ricorso cumulativo è stato ritenuto pienamente ammissibile trattandosi dell’impugnazione del medesimo atto pluridestinatario. Quanto all’interesse ad agire, la Corte ha evidenziato la portata lesiva autonoma dell’ordinanza, in quanto la sua inottemperanza può configurare il reato di cui all’art. 650 c.p.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale (tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 105 del 2024 e TAR Sicilia-Catania, Sez. III, n. 2701 del 2025), il Collegio ha ribadito che i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, e che detti presupposti devono risultare da una motivazione congrua e adeguata.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limitava a richiamare genericamente l’esigenza di garantire le condizioni di sicurezza, rinviando a un’ordinanza della Capitaneria di porto del 6 luglio 2023 e al regolamento portuale. La Corte ha rilevato un duplice profilo di illegittimità: da un lato, la totale assenza di esplicitazione del pericolo imminente discendente dalla violazione del nuovo assetto degli ormeggi; dall’altro, la mancanza del requisito dell’attualità, poiché il provvedimento faceva riferimento a un atto adottato due anni prima. Pur essendo possibile utilizzare l’ordinanza per rimuovere situazioni risalenti, è necessario che il pericolo permanga al momento dell’emanazione dell’atto, come chiarito da Cons. Stato, Sez. V, n. 3077 del 2012. Il deficit motivazionale ha reso la situazione di pericolo non attuale e pertanto insussistente.
L’accoglimento dei motivi assorbiti ha determinato l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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