Proroga del termine di controllo sulle spese elettorali per i consuntivi carenti (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 9 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, può prorogare con delibera motivata il termine per la conclusione dell’attività di controllo sui consuntivi delle spese elettorali. Il potere è esercitato ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, che consente un termine ulteriore non superiore ad altri tre mesi rispetto ai sei mesi decorrenti dalla presentazione dei consuntivi. La proroga trova giustificazione nella carenza degli elementi informativi necessari all’espletamento del controllo e nella conseguente necessità di ulteriore attività istruttoria non ancora conclusa. La variazione nella composizione del Collegio costituisce ulteriore circostanza valutabile. La proroga non incide sul merito della verifica di conformità alla legge delle spese sostenute.
Il Fatto
Le elezioni amministrative svoltesi nel mese di giugno 2024 hanno interessato, in Umbria, il Comune di Foligno, la cui popolazione supera i 30.000 abitanti. I consuntivi delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati sono stati presentati in un arco temporale compreso tra il 18 luglio 2024 e il 26 agosto 2024.
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, competente per i comuni con oltre 30.000 abitanti, ha rilevato che i consuntivi presentati risultavano in diversi casi carenti degli elementi informativi necessari all’espletamento della verifica, con conseguente necessità di esperire ulteriore attività istruttoria, non ancora conclusa alla data della seduta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento. La legge 10 dicembre 1993, n. 515 disciplina le campagne elettorali e il controllo dei relativi rendiconti. La legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, attribuendo al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute.
Il riferimento centrale è l’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, che ha esteso il controllo ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Collegio richiama inoltre l’art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, e i primi indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie, approvati con le deliberazioni n. 24/2013 e n. 12/2014.
Il fondamento del potere di proroga è rinvenuto nell’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993. La norma dispone che i controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi.
Il Collegio verifica la sussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere. La carenza degli elementi informativi dei consuntivi e la necessità di ulteriore istruttoria, unitamente alla variazione intervenuta nella composizione del Collegio, giustificano la proroga. La deliberazione dispone pertanto la proroga di tre mesi del termine per la conclusione dell’attività di controllo sui consuntivi presentati nel Comune di Foligno, con trasmissione telematica al presidente del Consiglio comunale e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Nota della Redazione
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