Errore di fatto e termine triennale di revoca della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 32 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca o modifica d’ufficio del provvedimento definitivo di pensione è ammessa, ai sensi degli artt. 203, 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, solo nelle ipotesi tipizzate dell’errore di fatto, dell’errore di calcolo, del rinvenimento di documenti nuovi e dell’uso di documenti riconosciuti o dichiarati falsi, e deve intervenire entro i termini perentori ivi previsti. L’errata convinzione dell’amministrazione circa l’esistenza, nel fascicolo, dell’autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996 è qualificabile come errore di fatto, con conseguente applicazione del termine triennale decorrente dal provvedimento definitivo di liquidazione. La revoca disposta oltre tale termine è illegittima e determina il venir meno dell’indebito pensionistico, con diritto del pensionato al ripristino del trattamento e alla restituzione delle somme trattenute.
Il Fatto
Il ricorrente, già direttore dei servizi generali e amministrativi in servizio presso un istituto scolastico, era stato collocato in distacco sindacale presso un’organizzazione sindacale per più anni scolastici. Nell’ultimo anno di distacco l’organizzazione versava in suo favore la contribuzione aggiuntiva sulla differenza retributiva, ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996. Dopo la liquidazione della pensione, l’ente previdenziale riliquidava il trattamento includendo la retribuzione corrispondente a quella contribuzione e, da ultimo, riconosceva anche l’aumento del 18%.
Nel 2017, a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza su asserite irregolarità relative a diversi dirigenti sindacali, l’INPS rideterminava in diminuzione la pensione, escludendo dalla base di calcolo la retribuzione aggiuntiva, e accertava un indebito di notevole importo, con richiesta di restituzione. Il procedimento penale avviato contro il ricorrente si concludeva con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. L’istanza di autotutela veniva respinta e il ricorrente adiva la Corte dei conti per il ripristino del trattamento, mentre l’INPS spiegava domanda riconvenzionale di accertamento dell’indebito.
La Motivazione della Corte
La questione centrale non attiene alla valorizzazione della retribuzione aggiuntiva né al suo carattere fittizio, ma al versamento della contribuzione aggiuntiva in assenza dell’autorizzazione richiesta dall’inciso del primo periodo del comma 5 dell’art. 3 del d.lgs. n. 564/1996. L’organizzazione sindacale aveva presentato regolare richiesta, ma l’Istituto assumeva che l’autorizzazione non fosse mai stata rilasciata; secondo il ricorrente si trattava di atto interno al procedimento, verosimilmente smarrito.
Il giudice richiama la disciplina degli artt. 203, 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, che configura un numerus clausus di ipotesi di modifica d’ufficio del provvedimento definitivo di pensione, espressione del principio di immutabilità del trattamento a tutela dell’affidamento del pensionato. L’errore di fatto si configura quando l’amministrazione percepisce inesattamente un elemento emergente dagli atti, svista che una minima diligenza avrebbe evitato.
Nel caso concreto, i funzionari avevano ritenuto sussistente l’autorizzazione nominativa in realtà assente dal fascicolo. La Corte valorizza, pur senza attribuire efficacia di giudicato extrapenale alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 652 cod. proc. pen., gli elementi istruttori emersi nel giudizio, tra cui le sommarie informazioni del direttore provinciale e i procedimenti disciplinari conclusi con sanzione per la mancata rilevazione dell’autorizzazione. La condotta dei funzionari integra, dunque, un errore di fatto.
Da tale qualificazione deriva che il provvedimento definitivo di liquidazione avrebbe potuto essere revocato entro il triennio, laddove la rideterminazione intervenne oltre sei anni dopo, in violazione dell’art. 205, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973. La Corte accoglie quindi il ricorso, riconosce il diritto al ripristino del trattamento nella misura anteriore e condanna l’INPS alle differenze con interessi legali e, se superiori, rivalutazione monetaria. L’accertata irrevocabilità fa venir meno anche l’indebito, con diritto alla restituzione delle somme trattenute e rigetto della domanda riconvenzionale. Le spese di lite sono compensate integralmente.
Nota della Redazione
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