Rinuncia non accettata e carenza sopravvenuta di interesse nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 52 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio non accettata dalla parte resistente, per mancata instaurazione del contraddittorio, non consente la dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Essa assume tuttavia rilievo ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 3, c.g.c., quale manifestazione del venir meno dell’interesse ad agire, integrando una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse che rende il ricorso improcedibile. La lite è definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese quando la definizione avvenga su questione pregiudiziale e senza attività delle parti resistenti, neanche evocate in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha depositato ricorso dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, senza però provvedere alla notificazione dello stesso e del decreto di fissazione dell’udienza al Ministero della Difesa e all’INPS, parti resistenti rimaste non intimate. In data 14 novembre 2023 il difensore ha depositato, mediante il Sistema Giudico, atto di rinuncia agli atti del giudizio datato 2 ottobre 2023, senza notificarlo alla controparte.

All’udienza nessuno è comparso per le parti. La questione sottoposta al giudice monocratico attiene dunque alla qualificazione processuale della rinuncia non accettata e non notificata, in un giudizio in cui il contraddittorio non è mai stato instaurato per inattività del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla constatazione che la lite non è mai stata instaurata con la controparte. Il ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia senza attivare il contraddittorio. Da qui l’impossibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., poiché la rinuncia non è stata accettata dalla parte resistente, non essendo stato instaurato il contraddittorio per inattività del ricorrente medesimo.

La Corte supera però l’ostacolo processuale su un diverso piano. La rinuncia, ancorché non accettata, assume rilievo ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 3, c.g.c. Il ricorrente ha in tal modo manifestato il venir meno dell’interesse ad agire, integrandosi una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse che comporta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

Il Collegio richiama a sostegno il proprio precedente (C.d.c., sez. giur. Lazio, 31.1.2022, n. 79) e, sul carattere pregiudiziale delle questioni di carenza di interesse e improcedibilità, Cdc, sez. II app., 29.8.2019, n. 301. Ne consegue la definizione della lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.

Quanto alle spese, la Corte esclude ogni pronuncia. Poiché la definizione avviene decidendo solo su questione pregiudiziale e non vi è stata attività delle parti resistenti, neanche evocate in giudizio, non vi è luogo a pronunzia sulle spese del giudizio. Nulla anche per le spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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