Inammissibile il ricorso del consigliere comunale avverso il piano consortile (TAR Campania n. 1006 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale è legittimato, nella specifica qualità, a impugnare gli atti del consiglio comunale di appartenenza, non quelli adottati da enti diversi. La legittimazione all’impugnazione degli atti dell’ente in cui il consigliere svolge il mandato postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato, compendiate nella formula dello jus ad officium. Non ogni deviazione procedimentale si traduce in lesione di tale posizione, ma solo quella che incida in via diretta e specifica sulle prerogative di accesso, informazione, documentazione, partecipazione e manifestazione del voto. A fronte di atti emessi da enti diversi, la legittimazione dell’ente comunale non può essere surrogata dai singoli consiglieri.
Il Fatto
Un consigliere comunale impugna, nella specifica qualità, la delibera con cui il Consiglio generale di un consorzio per l’area di sviluppo industriale ha adottato il nuovo piano regolatore territoriale consortile. Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, contestando il procedimento di adozione e la relativa conferenza di servizi.
Si costituiscono il Comune di appartenenza del ricorrente e il consorzio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e, in subordine, l’infondatezza nel merito. Lo stesso provvedimento era già stato impugnato con altri ricorsi, definiti con sentenze di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via assorbente la questione della legittimazione, rilevando che il ricorrente ha gravato l’atto facendo valere la propria qualità di consigliere comunale e le correlate prerogative. Il piano impugnato, tuttavia, non fa capo a una deliberazione dell’ente di appartenenza.
Il consigliere è legittimato, nella specifica qualità, a impugnare gli atti del consiglio comunale di appartenenza e non di altri enti. Anche rispetto agli atti dell’ente di appartenenza, la giurisprudenza richiede presupposti specifici: erronee modalità di convocazione, violazione dell’ordine del giorno, inosservanza del deposito della documentazione necessaria a deliberare consapevolmente e, più in generale, la preclusione dell’esercizio delle funzioni.
La sentenza ribadisce che la legittimazione postula la diretta compromissione delle prerogative del munus, non essendo sufficiente ogni deviazione formale dal procedimento. Il consigliere che, presente alla seduta, non attivi i meccanismi procedurali di tutela e si limiti a denunciare l’irregolarità, non può poi dedurre in sede giurisdizionale vizi che aveva l’onere di contestare tempestivamente.
Nel caso concreto difetta il presupposto oggettivo: gli atti provengono da enti diversi e la legittimazione dell’ente comunale non può essere surrogata dai singoli consiglieri. Il Collegio soggiunge che la decisione di impugnare rientra nella competenza della Giunta e non del Consiglio, salva diversa regolamentazione non allegata. Il ricorrente si è quindi ingerito in una competenza costituente prerogativa di un organo al quale nemmeno apparteneva.
Per mera completezza, il Tribunale richiama il medesimo giudizio di inammissibilità già espresso su gravami analoghi, sul presupposto che l’interesse a contestare le scelte urbanistiche in fase prodromica è connesso all’applicabilità delle misure di salvaguardia, assenti nella specie, con procedimento ancora endo-procedimentale. Il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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