Avvalimento con impresa cinese e verifica dei requisiti nella gara pubblica (TAR Lazio n. 11895 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la partecipazione di un operatore economico a una gara pubblica mediante avvalimento con un’impresa ausiliaria stabilita in un Paese non firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici, a meno che la stazione appaltante, in assenza di atti dell’Unione europea, non abbia disposto espressamente l’esclusione di tali operatori. La verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale dell’ausiliaria non residente può essere svolta secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, che per gli operatori non residenti rinvia all’art. 40, comma 1, d.P.R. n. 445/2000 e alla verifica ex art. 71, comma 2, d.P.R. n. 445/2000. La mancata attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023 costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o incoerenza. I motivi aggiunti che ripropongono censure già deducibili con il ricorso principale avverso gli stessi atti sono inammissibili ai sensi dell’art. 43 cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, disposta da AMA s.p.a. in favore della controinteressata, della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di autocarri, lotto 1. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria per avere questa soddisfatto i requisiti di capacità tecnica mediante contratto di avvalimento con un’impresa cinese, la non conformità dell’offerta alle specifiche tecniche e l’omessa verifica di anomalia.
Con i motivi aggiunti ha impugnato anche l’accordo quadro sottoscritto nelle more del giudizio, lamentando l’illegittimità derivata degli atti. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’avvalimento con impresa ausiliaria cinese non è di per sé contrario alla normativa. Richiamando i principi della Corte di giustizia dell’Unione europea e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha precisato che, in assenza di atti dell’Unione, spetta all’ente aggiudicatore valutare l’ammissione degli operatori di Paesi terzi non firmatari dell’Accordo, ma non è configurabile un’esclusione automatica fondata su una norma generale.
Quanto alla verifica dei requisiti, la stazione appaltante ha correttamente applicato le previsioni del disciplinare che, per gli operatori non residenti, rinviano alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e alla verifica documentale. Nel caso di specie, la produzione della dichiarazione dell’ausiliaria, delle fatture nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico e dei certificati delle autorità cinesi con traduzione giurata ha integrato l’espletamento delle verifiche dovute.
Il Collegio ha respinto anche il motivo concernente la presunta non conformità dell’offerta, rilevando che i veicoli risultano dotati delle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato e che le censure formulate sono generiche. Ha inoltre valorizzato la previsione del capitolato che disciplina una verifica di conformità dei veicoli successiva all’aggiudicazione, rimessa alla stazione appaltante.
Quanto all’omessa verifica di anomalia, il Tribunale ha escluso profili di illegittimità, trattandosi di valutazione discrezionale del RUP sulla congruità complessiva dell’offerta, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
I primi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché proposti oltre i limiti dell’art. 43 cod. proc. amm., in assenza di fatti nuovi; i secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata respinta ogni censura avverso l’aggiudicazione.
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Nota della Redazione
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