Trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992: la compatibilità con lo status militare impone la verifica dell’utile collocamento in organico (TAR Sardegna n. 130 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento del personale militare ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, l’estensione degli istituti previsti per la generalità dei dipendenti avviene, ai sensi dell’art. 981 d.lgs. n. 66/2010, «compatibilmente con il proprio stato». L’inciso «ove possibile» comporta che debba sussistere, nella dotazione organica della sede di destinazione, la disponibilità di un posto in ruolo idoneo a consentire il proficuo utilizzo del militare, anche in relazione alla specializzazione conseguita. La possibilità che un altro familiare presti assistenza alla persona disabile costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del periculum in mora, ove non emergano oggettive condizioni di impossibilità per quel familiare.
Il Fatto
Il ricorrente, Graduato Scelto dell’Esercito Italiano in servizio con l’incarico di “Addetto ai mezzi mobili campali”, impugnava il provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, volta a ottenere una sede più vicina alla residenza della madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 e bisognosa di assistenza continua e permanente.
Il diniego era motivato dalla carenza di posizioni occupabili nel profilo professionale del ricorrente presso la sede richiesta e dallo stato di sottoalimentazione dell’organico dell’Ente di provenienza, nonché dalla circostanza che la sorella del militare, residente nello stesso comune della madre, non risultava oggettivamente impossibilitata a prestare assistenza. Il ricorrente deduceva l’insufficienza motivazionale del provvedimento e la mancata verifica di un impiego alternativo in mansioni compatibili.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama i principi in materia di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 con riferimento al personale militare, ricordando che l’estensione degli istituti previsti per la generalità dei dipendenti avviene, ai sensi dell’art. 981 d.lgs. n. 66/2010, «compatibilmente con il proprio stato». In tale prospettiva, l’inciso «ove possibile» comporta che debba sussistere nella dotazione organica della sede di destinazione la disponibilità di un posto in ruolo idoneo a consentire il proficuo utilizzo del militare, anche in relazione alla specializzazione conseguita. Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. II, 20 aprile 2023, n. 4003; sez. III, 11 maggio 2018, n. 2819; sez. II, ord. 26 novembre 2025, n. 4251; sez. II, ord. 20 gennaio 2026, n. 231).
Sulla base di tali coordinate, il provvedimento impugnato appare, allo stato, sufficientemente motivato. L’amministrazione ha valorizzato la possibilità di utile collocamento del richiedente in relazione alla sua specializzazione, lo stato dell’organico della sede di provenienza e la possibilità di assistenza da parte di altro parente della persona disabile, che non presenta oggettive condizioni di impossibilità. Il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia correttamente bilanciato le esigenze di servizio con quelle di assistenza al familiare disabile, senza che emergano profili di manifesta illegittimità tali da giustificare la misura cautelare.
Quanto al periculum in mora, il TAR osserva che l’esistenza di una rete familiare idonea ad assicurare, quantomeno nell’immediato, adeguato supporto alla persona disabile — anche tramite la sorella del ricorrente — riduce il pregiudizio lamentato, tenuto conto altresì della concessione al militare dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992. L’istanza cautelare viene pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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