Condono edilizio in zona vincolata: obbligo di parere della Soprintendenza (TAR Campania n. 1008 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo paesaggistico, il Comune non può respingere l’istanza di condono edilizio senza avere preliminarmente acquisito il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La definizione del procedimento di sanatoria presuppone, infatti, la preventiva conclusione del subprocedimento di competenza dell’organo tutorio, con una verifica concreta dell’effettiva incidenza dell’intervento sull’interesse paesaggistico. Ove tale subprocedimento sia pretermesso, il diniego è illegittimo per vizio procedimentale. Il giudice amministrativo che riscontri la mancata attivazione del parere annulla il provvedimento, restando assorbite le censure di merito.
Il Fatto
Il ricorso è proposto per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Capaccio Paestum ha respinto l’istanza di condono edilizio depositata nel marzo 1986 e relativa a un piccolo fabbricato ricadente in zona vincolata ai sensi della legge n. 220/1957. I ricorrenti, proprietari dell’immobile, hanno impugnato anche la nota richiamata nel diniego e gli atti consequenziali.
Davanti al giudice amministrativo i ricorrenti hanno dedotto che, in presenza di vincolo, la definizione dell’istanza di condono presuppone la previa definizione del subprocedimento di competenza della Soprintendenza, la cui omissione inibisce l’adozione di qualsiasi provvedimento. Nel merito hanno contestato la riconducibilità del vincolo alla disciplina sulle opere non suscettibili di sanatoria e l’idoneità delle opere a pregiudicare lo stato dei luoghi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso sotto il profilo assorbente della mancata richiesta del parere dell’autorità tutoria preposta al vincolo paesaggistico. Il Collegio rileva che il provvedimento di diniego è affetto da illegittimità perché il Comune avrebbe dovuto, prima di decidere, acquisire il parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
Secondo i giudici, la norma richiamata impone una verifica concreta circa l’effettiva incidenza dell’intervento sull’interesse paesaggistico. Tuttavia, come risulta dagli atti, questa ineludibile attivazione del procedimento di acquisizione del parere è stata evidentemente pretermessa. L’oggetto della richiesta è un immobile per civile abitazione di complessiva superficie utile di poco superiore ai ventitré metri quadrati, ubicato in zona tutelata ai sensi della legge n. 220 del 05.03.1957.
Il provvedimento impugnato si fonda sull’accertamento che l’immobile, ubicato in zona vincolata, rientra tra le opere non suscettibili di sanatoria e sulla necessità di concludere il procedimento relativo alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria preliminarmente all’adozione delle sanzioni.
Nel ragionamento dell’amministrazione difetta però alcun cenno alla previa attivazione del procedimento autorizzatorio davanti alla Soprintendenza. Ne discende l’illegittimità del diniego per il rilievo procedimentale riscontrato. La natura formale della censura accolta consente di reputare assorbita ogni altra deduzione.
In definitiva, il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento impugnato. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.