Carta docente: ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta (TAR Campania n. 973 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi sulla spettanza della Carta elettronica del docente, il beneficio non si esaurisce in una mera dazione di denaro, ma consiste in un’obbligazione di pagamento a scopo vincolato, destinata all’acquisto di beni e servizi formativi. Il giudice amministrativo ordina pertanto all’amministrazione di emettere la carta e di accreditarne l’importo, nominando il Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha agito dinanzi al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Salerno, sez. lav., n. 1908/2023. Con quella pronuncia, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, era stato accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022, per un importo nominale di 500,00 euro, con integrale compensazione delle spese.
A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza e di nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio; la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione: la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla documentazione prodotta, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi. Perdura tuttavia l’inadempimento, poiché la carta elettronica non risulta ancora attribuita all’interessata.
Quanto al contenuto dell’obbligo gravante sull’amministrazione, il TAR richiama l’orientamento già espresso in casi analoghi: il beneficio riconosciuto non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro, bensì in una carta elettronica prepagata sulla quale viene caricato l’importo, finalizzato all’acquisto di beni funzionali alla formazione. La Sezione richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’intera operazione è condizionata dalla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti: attribuire al docente una somma liquida gli darebbe un’utilità diversa da quella voluta dalla legge e vanificherebbe l’impianto normativo dell’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015.
Il Collegio ribadisce inoltre l’orientamento sezionale, che esclude la spettanza automatica delle somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, e conferma la necessità che l’amministrazione operi in rigorosa osservanza dei vincoli promananti dalle statuizioni giurisdizionali.
L’azione di ottemperanza è quindi accolta: il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia, provvedendo all’emissione della carta e all’accreditamento della somma di 500,00 euro. Per il caso di perdurante inottemperanza nomina Commissario ad acta, senza diritto al compenso, il Direttore Generale per il Personale Scolastico, con facoltà di delega. Il Commissario dovrà procedere all’allocazione in bilancio, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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