Funzioni non tariffate: illegittima l’esclusione dell’IRCCS privo di Pronto Soccorso (TAR Lombardia n. 3226 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La remunerazione delle funzioni non tariffate di cui all’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992 può essere legittimamente negata solo sulla base di criteri predeterminati e motivati. Non è consentito all’amministrazione fondare il diniego su un requisito – quale la presenza di un Pronto Soccorso interno – non previsto dalla disciplina che regola la funzione, tanto più quando i relativi costi sono già valorizzati da un’apposita funzione dedicata. I ricoveri urgenti di minori in acuzie provenienti dal Pronto Soccorso di altra struttura ospedaliera e assistiti in un reparto di Neuropsichiatria Infantile sono riconducibili alla Funzione 8 “Minori in acuzie”, ove la disciplina includa tra le beneficiarie le strutture che trattano minori in specialità pediatriche delle alte specialità. L’esclusione di tali ricoveri integra eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione.
Il Fatto
Un IRCCS privato con riconosciuta monotematicità nelle malattie del sistema nervoso, dotato di un’unità operativa di Neuropsichiatria Infantile (NPI), ha chiesto alla Regione Lombardia il riconoscimento della Funzione 8 “Minori in acuzie”, prevista tra le funzioni non tariffate. L’istituto ha documentato di ricoverare minori in condizioni acute, provenienti dal Pronto Soccorso del vicino Policlinico, senza essere dotato di un proprio Pronto Soccorso interno. La Regione ha adottato diverse delibere di riparto dei fondi per gli anni 2023, 2024 e 2025, escludendo sempre l’istituto dall’elenco dei beneficiari della funzione. Il diniego è stato impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti, deducendosi, tra l’altro, illogicità manifesta, disparità di trattamento e difetto di motivazione, anche in ragione del riconoscimento alla stessa struttura di un’analoga funzione per i ricoveri urgenti per ictus.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo delle funzioni non tariffate, introdotte dall’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992, che rimette alle regioni la definizione delle attività da remunerare in base al costo standard, tra cui quelle con “rilevanti costi di attesa”. Ha quindi esaminato la descrizione della Funzione 8, così come formulata nelle delibere impugnate e nella delibera del 2019 che ne ha definito il razionale.
Dalla lettura degli atti, il Tribunale ha rilevato che i presupposti sostanziali della remunerazione sono l’inadeguatezza del sistema tariffario a coprire i costi della casistica pediatrica e i maggiori oneri organizzativi dei ricoveri urgenti di minori in reparti pediatrici o in specialità pediatriche delle alte specialità. Nessuna disposizione subordina il beneficio alla presenza di un Pronto Soccorso interno né all’autonoma gestione del percorso emergenziale.
Proprio su tale requisito si è invece fondato il diniego, come emerso solo nel corso del giudizio. Il Collegio ha giudicato la giustificazione illogica, poiché i costi del Pronto Soccorso sono già remunerati dall’apposita Funzione 1, dedicata al funzionamento della rete di emergenza-urgenza. Richiedere la presenza del Pronto Soccorso anche per la Funzione 8 comporterebbe una duplicazione ingiustificata e introdurrebbe una condizione non prevista dai criteri.
Il Tribunale ha inoltre stigmatizzato l’omesso riferimento, nella descrizione della funzione, al codice reparto 33 (Neuropsichiatria Infantile), che è il reparto in cui l’istituto ricovera i minori con patologie acute provenienti dal Pronto Soccorso esterno. Si tratta, ha osservato il Collegio, dei casi che la stessa Regione considera tra i più complessi e costosi, rientranti nel quarto gruppo di criticità. A ciò si aggiunge la equipollenza tra la Neurologia Pediatrica, espressamente inclusa tra le specialità pediatriche beneficiarie, e la Neuropsichiatria Infantile, attività tipica dell’istituto ricorrente.
Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha ritenuto fondate le censure di eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione, con assorbimento delle restanti doglianze. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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