Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura nel merito della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 9776 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non è volto a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione: il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. In tema di travisamento della prova, la cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale e incontrovertibile distorsione, in termini di fotografia neutra e a-valutativa del significante e non del significato. Resiste al sindacato di legittimità il ricorso che, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, si risolva in un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte Appello di Trieste per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA in relazione a due annualità di imposta. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione dell’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 e il correlato vizio di omessa motivazione, nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto provata la sussistenza del reato.

Il ricorrente lamenta che la determinazione dell’imposta evasa sarebbe stata operata accogliendo la ricostruzione del volume di affari della società effettuata dalla Guardia di Finanza su elementi presuntivi e induttivi, senza autonoma valutazione né dati oggettivi concreti. Deduce, inoltre, il vizio di travisamento probatorio, per essere stati i calcoli basati sui dati del c.d. spesometro, ritenuto inaffidabile. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il motivo inammissibile sotto un duplice profilo: per genericità e aspecificità, prospettando deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Richiama le considerazioni della sentenza impugnata, che con argomentazioni immuni dai denunciati vizi chiariscono come il quadro probatorio consentisse di ritenere provati i contestati reati.

Dalla motivazione emerge che la determinazione dell’imposta evasa non è stata fondata esclusivamente sulle risultanze del c.d. spesometro, ma sull’esame analitico della documentazione sequestrata e di quella acquisita presso i soggetti con cui la società aveva operato. Proprio in base a tale analisi è stato possibile accertare che la totalità delle transazioni commerciali era realmente avvenuta, essendo stati rilevati i trasporti, lo stoccaggio presso terzi e i pagamenti.

La polizia giudiziaria ha rappresentato due diverse ipotesi di calcolo dell’IVA non dichiarata. Da tali verifiche è stato accertato, per un’annualità, un imponibile non dichiarato superiore a 5 milioni di euro, con un’IVA dovuta di euro 1.117.702,98, e, per l’altra, un imponibile non dichiarato di poco inferiore a 5 milioni di euro, per un’IVA dovuta di euro 1.068.531,32: somme indicate specificamente nei capi di imputazione.

Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, risolvendosi nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali, operazione vietata in sede di legittimità. La Corte ribadisce che il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma solo verificare la compatibilità della giustificazione con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, richiamando sul punto Sez. 5 n. 3416 del 2022, Sez. 5 n. 1004 del 1999 e Sez. 5 n. 11910 del 2010.

Quanto al dedotto travisamento probatorio, la Corte circoscrive la cognizione di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’incontrovertibile distorsione, in termini di fotografia del significante e non del significato, atteso il persistente divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova, richiamando Sez. 5 n. 26455 del 2022. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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