Revoca della messa alla prova e avviso alle parti per verifica esito (Cass. pen. Sez. VI n. 10083 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la revoca disposta ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen. deve rispettare il principio del contraddittorio, a pena di nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L’indicazione della fissazione dell’udienza «per la verifica dell’esito della messa alla prova» è idonea a surrogare l’avviso di cui all’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., perché preannuncia alle parti l’eventualità della revoca e garantisce il contenuto informativo dell’avviso. Nessuna nullità deriva dalla mancata notifica di un separato avviso alle parti presenti all’udienza di rinvio, ai sensi dell’art. 148, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova concessa a un imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato adottato all’udienza fissata per la verifica dell’esito del programma, dopo che il D.A.P. aveva comunicato che l’imputato non aveva mai svolto i lavori di pubblica utilità prescritti.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata la revoca disposta de plano e in un’udienza calendarizzata per altre attività, senza previa fissazione di apposita udienza camerale partecipata con avviso alle parti. La questione arriva in legittimità per stabilire se l’udienza di verifica dell’esito soddisfi l’onere informativo imposto dalla norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina direttamente gli atti processuali, ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, richiamando Sez. U n. 42792 del 31.10.2001, Policastro. Da tale esame risulta che il Tribunale aveva disposto la messa alla prova per dodici mesi e rinviato il procedimento «per la verifica dell’esito della messa alla prova»; a quella udienza, preso atto della comunicazione del D.A.P., ha disposto la revoca.
La Corte richiama il costante orientamento di legittimità: la revoca ex art. 464-octies cod. proc. pen. è affetta da nullità a regime intermedio se adottata senza previa fissazione di udienza camerale partecipata con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6 n. 45889 del 08.10.2019, Tenneriello; Sez. 5 n. 57506 del 24.11.2017, Senatore; Sez. 1 n. 22955 del 30.04.2024, Compiano; Sez. 5 n. 1098 del 29.11.2022, Zini; Sez. 3 n. 8565 del 20.01.2022, Cabrelle). Non è possibile procedere alla revoca de plano, né disporla in udienza fissata per diversa finalità senza avviso che consenta la partecipazione consapevole (Sez. 4 n. 8388 del 27.02.2024, Gentile).
Tali principi, pur condivisi, non sono però pertinenti al caso concreto. Le sentenze invocate riguardano fattispecie differenti: revoche disposte de plano o in udienze fissate per attività diverse, quali la determinazione delle modalità dei lavori, la valutazione delle condizioni di salute dell’imputato o un rinvio interlocutorio. L’orientamento riguarda, dunque, casi in cui l’udienza era destinata ad altro.
Nel caso in esame, invece, l’espressa indicazione della fissazione «per la verifica della messa alla prova» è pienamente idonea a salvaguardare i diritti di difesa contro un provvedimento di revoca “a sorpresa”. La nozione di verifica dell’esito, nella sua latitudine semantica, prefigura gli opposti epiloghi del rito speciale ed è idonea a surrogare l’avviso di cui all’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., preannunciando l’eventualità della revoca. Il ricorrente, peraltro, non ha dedotto di essere stato colto di sorpresa.
Quanto alla mancata notifica di un separato avviso, nessuna nullità ne consegue: il rinvio all’udienza successiva, disposto in udienza dibattimentale, consentiva di omettere gli avvisi per le parti presenti o che dovevano esserlo, ai sensi dell’art. 148, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.