Esigenze cautelari e travisamento per omissione degli elementi rinvenuti (Cass. pen. Sez. VI n. 10082 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della cautela che, nel valutare l’attualità delle esigenze cautelari, ometta di esaminare elementi obiettivi rinvenuti all’atto dell’esecuzione della misura, potenzialmente decisivi e indicativi dell’inserimento attuale dell’indagato in un contesto illecito, incorre in travisamento per omissione. La motivazione è viziata quando deduce immotivatamente l’insussistenza di quei contesti criminali che quegli elementi concorrono a evocare. Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al giudice che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza dell’08/10/2024, aveva annullato il provvedimento del G.i.p. del medesimo Tribunale del 05/08/2024 che aveva applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di concorso in corruzione di un agente di polizia penitenziaria. Il Tribunale aveva ritenuto non contestata la gravità indiziaria, ma aveva escluso la sussistenza di esigenze cautelari attuali, valorizzando il venir meno dei collegamenti dell’indagato con un determinato contesto familiare e criminale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia, deducendo mancanza e vizio di motivazione in relazione ad atti specifici del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte rileva che la valutazione del Tribunale sull’attuale insussistenza delle esigenze cautelari si è basata sull’allontanamento dell’indagato dal contesto della famiglia di riferimento, senza considerare, però, i diversi contesti criminali nei quali l’indagato risultava inserito.
Il ricorso aveva specificamente evidenziato che, al momento dell’esecuzione della misura cautelare, erano stati rinvenuti in possesso dell’indagato smartphone, carte di credito, timbri di diverse società, una macchina conta soldi e un rilevatore di apparecchiature GPS, telecamere e microspie. Si tratta di materiale in apparenza non confacente allo stato dell’indagato e privo di puntuali spiegazioni, ma per contro evocativo della sua collateralità a contesti criminali.
Il Tribunale, invece, ha dedotto immotivatamente l’insussistenza di tali contesti, omettendo del tutto di valutare quegli elementi. La motivazione risulta pertanto viziata da travisamento per omissione, essendo connotata dall’omessa valutazione di un dato esistente e potenzialmente decisivo.
Tale vizio impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Nota della Redazione
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