Nullità del giudizio d’appello per decreto di citazione fuorviante sulla prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 10292 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, dell’effettivo oggetto del gravame integra nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost. L’avvertimento secondo cui il processo prosegue, per il decorso della prescrizione, per la sola eventuale conferma delle statuizioni civili è idoneo a fuorviare la parte, inducendola a non depositare motivi nuovi e a non chiedere la trattazione orale. Se il giudice d’appello, poi, decide anche sull’accertamento della penale responsabilità, comprime indebitamente il diritto di difesa, senza che rilevi la mancata prescrizione del reato alla data della decisione di legittimità. Il ricorso proposto da chi non ha interesse all’annullamento è invece inammissibile, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

Due imputate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione di primo grado: nei confronti della prima ha dichiarato di non doversi procedere per prescrizione, confermando la condanna della seconda per truffa.

Le ricorrenti deducono tre motivi: la violazione dell’art. 601 cod. proc. pen. e dell’art. 24 Cost. per l’oggetto del giudizio d’appello, l’illogicità della motivazione sull’elemento soggettivo del reato e il trattamento disomogeneo rispetto al coimputato assolto. La questione decisiva riguarda la portata dell’avvertimento contenuto nel decreto di citazione in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso della prima imputata, dichiarandolo inammissibile. Il primo motivo è dedotto in carenza di interesse: l’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere sorretta da un interesse attuale e concreto, idoneo a rimuovere un pregiudizio effettivo. La ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall’annullamento di una condanna che non la riguarda, essendo stata nei suoi confronti pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione.

La Corte richiama la prospettiva utilitaristica elaborata dalle Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011 e confermata da Sez. 1 n. 8763 del 25/11/2016: l’interesse presuppone il conseguimento di una decisione più vantaggiosa e logicamente coerente con il sistema. Il secondo e il terzo motivo sono poi inammissibili perché articolati esclusivamente in fatto.

Quanto ai capi penali non coperti dalla prescrizione, la Corte osserva che il giudice d’appello ne conserva piena cognizione in presenza della parte civile, in forza del combinato disposto degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen. come interpretati alla luce del principio del favor rei, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36208 del 28/03/2024. Tali censure si risolvono in una richiesta di rilettura del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità.

Il ricorso della seconda imputata è invece accolto. Il decreto di citazione in appello conteneva l’avvertimento che il processo, per il decorso della prescrizione, sarebbe proseguito per la sola eventuale conferma delle statuizioni civili. Su tale indicazione la difesa aveva fondato la scelta di non depositare motivi nuovi e di non chiedere la trattazione orale. La Corte di appello ha poi confermato la condanna anche agli effetti penali, ritenendo non perfezionato il termine massimo per effetto della contestata recidiva reiterata e specifica.

Tale modus procedendi integra una violazione del contraddittorio e una compressione del diritto di difesa. L’oggetto effettivo del giudizio è stato erroneamente individuato, sottraendo all’imputata la possibilità di interloquire sull’accertamento della sua penale responsabilità. Ne deriva la nullità assoluta della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., con annullamento e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, non risultando il reato ancora prescritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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