Revoca dei testimoni non deducibile per la prima volta in Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 7042 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca, ex art. 606, comma primo, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la violazione del diritto di difesa per la revoca immotivata dei testimoni ammessi in primo grado, qualora il vizio non sia stato prospettato con i motivi di appello. L’eccezione di nullità relativa ai sensi dell’art. 181 cod. proc. pen., non rilevabile d’ufficio, deve essere tempestivamente eccepita e coltivata nella fase in cui la presunta violazione si è verificata, restando altrimenti preclusa dalla catena devolutiva di cui al combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La mancata formulazione dell’eccezione nei gradi di merito ne determina la novità e, quindi, l’inammissibilità in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva condannato l’imputato per il reato di ricettazione di elettrodomestici di provenienza illecita. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per l’omessa valutazione di un’informazione probatoria e l’incompletezza dell’istruttoria dibattimentale.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe risposto alla questione relativa alla revoca immotivata dei testimoni della difesa, ritualmente ammessi in primo grado, con conseguente lesione del diritto di difendersi provando e incidenza sulla valutazione del ragionevole dubbio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo, per come prospettato, costituiva una novità non consentita in sede di legittimità. Dall’esame dei motivi di appello emergeva, infatti, che la difesa aveva richiesto la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per l’assunzione di tre testimoni, senza alcun riferimento alla loro revoca né alla lista depositata ai sensi dell’art. 495 cod. proc. pen. Il thema decidendum in appello era, pertanto, quello dell’integrazione istruttoria, che la Corte territoriale aveva affrontato, evidenziando la marginalità e non decisività delle circostanze dedotte.

Solo in questa sede la difesa ha lamentato la violazione processuale derivante dalla mancata motivazione del provvedimento di revoca dei testimoni, prospettando una questione non dedotta in appello. La Suprema Corte ha precisato che tale omissione integra una nullità relativa, non rilevabile d’ufficio ma solo ad istanza di parte, che avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente e diligentemente coltivata nelle fasi successive, anche con l’impugnazione della sentenza conclusiva del grado in cui la violazione si era verificata.

La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui trova applicazione il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ad evitare che un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado possa essere rilevato con riguardo a un punto non investito dal controllo della Corte di appello. Ha citato, a sostegno, il precedente di Sez. 4, n. 10611 del 2012, secondo cui tale vizio non è autonomamente rilevabile dalla Corte di cassazione. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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