Restrizione per altra causa e obbligo di rinvio e traduzione (Cass. pen. Sez. V n. 10373 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo penale, il giudice che procede, ove emerga dagli atti che l’imputato, libero nel proprio procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve disporre l’ordine di traduzione e, se questo non sia eseguibile per l’udienza già fissata, il rinvio del procedimento. L’obbligo opera, in particolare, quando la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all’accertamento della regolare costituzione delle parti. Qualora invece tale condizione non emerga dagli atti, grava sull’imputato correttamente citato, o sul suo difensore, l’onere di comunicarla. La relativa violazione di legge processuale è deducibile in cassazione e determina l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado resa nei confronti dell’imputato per il delitto di furto aggravato, ritenuta la continuazione con reato già giudicato con sentenza della medesima Corte divenuta irrevocabile, rideterminava il trattamento sanzionatorio. In primo grado l’imputato era stato condannato a pena più elevata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo la violazione di legge processuale: in occasione dell’udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale, la difesa aveva presentato istanza ex art. 420 ter cod. proc. pen. per il legittimo impedimento dell’imputato, ristretto per altra causa, ma il giudice aveva ritenuto che l’imputato avrebbe dovuto attivarsi presso il tribunale di sorveglianza. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione sulla determinazione della pena base e di quella in continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il primo motivo, che assorbe la seconda censura. Coglie nel segno la difesa nel lamentare la violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen., che impone al giudice di rinviare l’udienza, anche d’ufficio, allorché risulti che l’assenza dell’imputato sia dovuta a un legittimo impedimento.

Nel caso di specie, la circostanza che l’imputato, libero nel suo procedimento, fosse in condizione di restrizione per altra causa era stata rappresentata dal difensore in occasione dell’udienza del 24 settembre 2019, allorché era stata applicata all’assistito una misura di detenzione domiciliare per espiazione di pena definitiva. Dagli atti processuali, cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale della censura (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro), risulta che in quella stessa udienza si svolgeva attività processuale con deposizioni testimoniali, circostanza che aggravava il pregiudizio correlato alla mancata comparizione dell’imputato.

Il Collegio rileva che i giudici di merito hanno immotivatamente disatteso i principi delle Sezioni unite n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino. Da un lato, tali principi hanno parificato gli effetti delle forme di restrizione, carceraria o domiciliare, ai fini della valutazione dell’impedimento: se dagli atti emerge in qualsiasi modo che l’imputato libero nel suo procedimento è ristretto per altra causa, il giudice deve attivarsi per disporre l’ordine di traduzione e il rinvio ove l’ordine non sia eseguibile.

Dall’altro lato, le Sezioni unite hanno chiarito che, ove la condizione di restrizione non emerga dagli atti, l’onere di comunicarla grava sull’imputato correttamente citato o sul difensore, non potendosi gravare l’ufficio di ricerche negli istituti carcerari. L’obbligo di rinvio e traduzione si realizza quando la condizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento; è consentito procedere in assenza solo se risulti la corretta citazione e non emerga alcun impedimento alla comparizione.

Poiché la condizione di restrizione era stata portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l’udienza e disporre la traduzione dell’imputato per la nuova udienza. La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *