Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 8668 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può procedere a una rinnovata lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella riservata in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, restando preclusa la pura rilettura dei fatti o l’adozione di nuovi parametri ricostruttivi. Le statuizioni sulla recidiva e sulla comparazione tra circostanze, implicando valutazioni discrezionali tipiche del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione sufficiente.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 febbraio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento del 14 luglio 2022, con cui l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 56, 624-bis, 625 n. 4 e 5 cod. pen. ed è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre a 500,00 euro di multa.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale; la violazione di legge e l’irragionevolezza della motivazione in merito all’applicazione della recidiva aggravata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché articolato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, i giudici di piazza Cavour richiamano il principio secondo cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità (Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997).

La Corte ricorda che, anche in seguito alla modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione, essendo preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione (Sez. V n. 17905 del 23.03.2006). Nel caso concreto, il ricorrente invoca una considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito nel riconoscere la sua responsabilità (Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009).

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, privo di adeguato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata in ordine alla recidiva. Quest’ultima appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e dunque inidonea al sindacato di legittimità. Essa si conforma ai principi che regolano gli aumenti di pena, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale dal mero dato dei precedenti specifici, ma avendo esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (Sez. III n. 33299 del 16.11.2016; Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010).

Manifestamente infondata è infine la censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, avendo la Corte territoriale giustificato in punto di diritto le ragioni di esclusione del beneficio con motivazione priva di vizi logici. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. II n. 31543 del 08.06.2017; Sezioni Unite n. 10713 del 25.02.2010).

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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