Abitualità e tenuità del fatto: la Cassazione annulla il proscioglimento (Cass. pen. Sez. III n. 10408 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da compiersi ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza, all’entità del danno o del pericolo e alla condotta susseguente al reato. È ostativa all’istituto l’abitualità della condotta, che ricorre quando l’autore, anche dopo il reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti ulteriori, incidentalmente accertabili dal giudice procedente, senza che sia necessaria la irrevocabilità delle relative condanne. Il giudice che proscioglie ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. deve dare specifica e adeguata spiegazione della minima e trascurabile offensività in concreto del fatto.
Il Fatto
Con sentenza del 19 aprile 2024, il Tribunale di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riconoscendo la particolare tenuità del fatto. La decisione era stata emessa ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione all’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente ha evidenziato molteplici indici di abitualità: le dichiarazioni dell’acquirente su acquisti protrattisi per circa un anno; il sequestro di stupefacente in più abitazioni; l’ammissione dell’imputato di spacciare quotidianamente; il sequestro di una ingente somma in contanti non giustificata da attività lavorativa; i precedenti penali, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la legittimazione del Procuratore della Repubblica a impugnare la decisione. Poiché il Tribunale ha emesso sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. prima dell’apertura del dibattimento, si è in presenza di una sentenza non appellabile dall’ufficio del pubblico ministero in tutte le sue articolazioni, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. Il ricorso va quindi qualificato non per saltum, ma come ricorso diretto ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., con individuazione del giudice del rinvio nel Tribunale.
Il Collegio esamina poi la questione del ricorso depositato prima del deposito della motivazione. Aderendo all’orientamento ispirato al favor impugnationis, ritiene che la presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione non sia di per sé causa di inammissibilità, se le censure si riferiscono ad aspetti evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo e il vizio sia apprezzabile senza ricorso alla motivazione.
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, con riguardo ai criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen. Le medesime Sezioni Unite hanno chiarito che l’abitualità ricorre quando l’autore ha commesso almeno due illeciti ulteriori, incidentalmente accertabili, precisando che il terzo illecito della stessa indole dà luogo alla serialità ostativa e che la pluralità di illeciti non presuppone condanne irrevocabili.
La censura del ricorrente coglie nel segno. Dal raffronto tra imputazione e dispositivo non emergono i presupposti della non tenuità: le concrete modalità del fatto — cessione di stupefacente del tipo pesante concordata telefonicamente, detenzione di sostanze di diversa tipologia in più abitazioni, detenzione di una elevata somma in contanti — costituiscono indici sintomatici ostativi al giudizio di tenuità e rivelano una certa professionalità della condotta. La motivazione della sentenza non offre alcuna specifica e adeguata spiegazione della minima e trascurabile offensività del fatto.
La Corte precisa infine che il mancato dissenso delle parti interpellate non esime il giudice dall’obbligo imposto dall’art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale, né preclude al Procuratore di ricorrere per insussistenza dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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