Compresenza non percepita dalla vittima non esclude aggravante delle più persone (Cass. pen. Sez. 2 n. 3584 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale dell’aver agito in più persone riunite, prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che tali condotte siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime. La circostanza che il complice non partecipi materialmente all’azione violenta non esclude la ricorrenza dell’aggravante, ove la sua presenza sia idonea a rafforzare l’efficacia intimidatoria della condotta e a rassicurare l’agente sull’esito del reato.

Il Fatto

Con sentenza del 20 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona dichiarava due imputati colpevoli dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso, condannandoli alle pene di legge. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 13 marzo 2025, confermava la decisione di primo grado.

Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo con distinti atti l’insussistenza della circostanza aggravante dell’aver agito in più persone riunite. La difesa sosteneva che, per la ricorrenza dell’aggravante, non fosse sufficiente la mera compresenza di due persone sul luogo del reato, ma fosse necessario un contributo causale di entrambe, quantomeno sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso, della cui presenza la vittima doveva essere consapevole. Si assumeva che la parte offesa non avesse percepito la presenza di uno dei due complici se non successivamente alla commissione del reato, quando i due si erano già dati alla fuga.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che i ricorsi, involgenti le medesime questioni, andavano trattati congiuntamente e ha richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità in materia di aggravante delle più persone riunite nel reato di rapina. Secondo tale principio, la circostanza richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, potendo la presenza di uno dei complici essere interpretata come rafforzamento dell’azione violenta (cfr. Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, osservando che la presenza del complice non era rimasta inosservata: egli compariva poco dopo l’inizio della violenza, portandosi alle spalle del gruppo con gli effetti personali dell’amico, in una posizione tale da essere colto dalla vittima, rivolta esattamente verso di lui. La Corte ha quindi escluso che l’avere le mani impegnate nel sorreggere gli effetti personali del complice potesse escludere il rafforzamento dell’efficacia intimidatoria della violenza, essendo evidente che il complice sarebbe potuto intervenire in qualunque momento in aiuto del correo.

Tale presenza costituiva, da un lato, una forte rassicurazione per l’agente sul buon esito della rapina e, dall’altro, un deterrente contro eventuali reazioni difensive della vittima. La motivazione resa dalla Corte di merito è stata pertanto ritenuta immune dai vizi denunciati, avendo puntualmente richiamato le fonti di prova utilizzate, in particolare le dichiarazioni delle parti offese e le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza.

I ricorsi sono stati conseguentemente dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati. I ricorrenti sono stati condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità alle statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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