Compensi agli ausiliari del giudice penale: competenza alle sezioni civili (Cass. pen. Sez. IV n. 10483 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione, a prescindere dalla natura del procedimento nel quale il decreto è stato emesso. Il principio opera anche quando l’opposizione investa, in via immediata, il rigetto dell’approvazione del conto della gestione, poiché il devolutum coinvolge comunque il compenso dovuto all’ausiliario. Il procedimento di opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 introduce una controversia di natura civile, anche se il decreto è stato pronunciato in un giudizio penale, con la conseguenza che il ricorso va proposto nel rispetto del termine e delle forme del codice di rito civile. Il collegio penale, rilevata la competenza delle sezioni civili, rimette gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione.

Il Fatto

Un custode e amministratore giudiziario, insieme a un cointeressato, aveva presentato istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta, tra il maggio 2009 e il novembre 2021, su un compendio di beni sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento per reati tributari.

La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza del 04.10.2024, non aveva approvato il conto della gestione depositato e aveva conseguentemente rigettato l’istanza di liquidazione. Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento davanti alla Corte di cassazione, deducendo la nullità e l’abnormità dell’ordinanza per violazione degli artt. 37 e 43 del d.lgs. n. 159 del 2011, l’obbligo di un conto suddiviso per masse e la violazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato preliminarmente che la trattazione del ricorso deve essere riservata alla competenza delle sezioni civili della Corte. La questione non attiene al merito dei motivi proposti, ma alla corretta individuazione del giudice competente all’interno della stessa Cassazione.

Il percorso argomentativo muove da un indirizzo consolidato, richiamato dalla stessa Sezione con Sez. IV n. 35913 del 2021 e Sez. I n. 45197 del 2022. Secondo tale orientamento, la trattazione del ricorso avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili, indipendentemente dalla natura del procedimento cui il decreto inerisce.

Il collegio ha ricordato come il principio trovi origine nella giurisprudenza delle Sezioni Unite civili n. 19161 del 2009, secondo cui il procedimento di opposizione, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari introduce una controversia di natura civile, anche quando il decreto sia stato pronunciato in un giudizio penale. Ne deriva che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio spetta alle sezioni civili.

La Corte ha inoltre valorizzato il decreto del Primo Presidente del 17.03.2022, con il quale, a seguito dell’ordinanza di rimessione della Sezione IV, è stata disposta la trasmissione di un procedimento erroneamente iscritto nel settore penale alla cancelleria civile per l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente. In quel provvedimento si ribadisce che appartiene sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni ai provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e delle indennità ai custodi, anche se emessi in un procedimento penale.

Quanto al caso concreto, il collegio ha osservato che, pur investendo il ricorso in prima battuta il rigetto dell’approvazione del conto di gestione, il devolutum coinvolge conseguentemente il compenso dovuto agli ausiliari. Da qui la rimessione della decisione al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle sezioni civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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