Bancarotta documentale generica: dolo generico e insindacabilità del diniego delle attenuanti (Cass. pen. Sez. 5 n. 16236 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la fattispecie “generale” di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. si realizza mediante un falso ideologico nella tenuta delle scritture contabili, tenute «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari», ed è punita a titolo di dolo generico. Diversamente, la bancarotta “specifica”, che si connota per la sottrazione o la distruzione delle scritture contabili, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. In materia di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia, aveva confermato la condanna dell’imputato, quale amministratore unico di una società dichiarata fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, riducendo la pena per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando i motivi in base alla loro fondatezza e ammissibilità. Con riferimento al primo motivo, relativo a un presunto travisamento della prova per un errore di persona del teste, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non aveva affatto dedotto le cointeressenze dell’imputato dalla deposizione del soggetto confuso, ma da una scrittura privata. Il motivo è stato quindi ritenuto generico e manifestamente infondato in quanto non confrontabile con il nucleo motivazionale della sentenza.
Quanto alla doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha offerto una puntuale ricostruzione delle due distinte fattispecie di bancarotta documentale. Ha distinto la bancarotta fraudolenta documentale “generale”, caratterizzata da un dolo generico, dalla bancarotta documentale “specifica”, per la quale è invece richiesto il dolo specifico. Nel caso di specie, la contestazione riguardava una condotta di tenuta delle scritture contabili tale da impedire la ricostruzione del patrimonio sociale; la Corte ha pertanto escluso la necessità del dolo specifico, argomentando la sussistenza del dolo generico nella volontà di occultare lo stato di insolvenza emersa dalle risultanze processuali.
In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che la motivazione addotta dalla Corte territoriale per il diniego delle attenuanti generiche fosse logica e non contraddittoria, evidenziando come la gravità dei fatti e la pervicacia dei comportamenti fossero elementi ostativi alla loro concessione. Analoga insindacabilità è stata riconosciuta in merito alla dosimetria della pena, non ravvisandosi vizi logici o manifeste illogicità nella motivazione.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo inerente alla riduzione delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, l. fall., rilevando che la riduzione della loro durata, proporzionata alla riduzione della pena principale, costituiva di per sé una risposta al motivo di appello, non essendo richiesta una motivazione più approfondita in quanto la durata risultava al di sotto della soglia di significatività.
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Nota della Redazione
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