Valutazione della prova riservata al giudice di merito e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 11057 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di motivazione. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato di legittimità, restando preclusa la pura rilettura dei fatti e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione.

Il Fatto

Con sentenza del 14 settembre 2023 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 16 settembre 2019, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di furto in abitazione aggravato. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo carenza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale.

Secondo il ricorrente, il quadro probatorio posto a fondamento della condanna non sarebbe inequivoco né adeguatamente confortante.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. La Corte ribadisce che esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali (Sez. U n. 6402 del 30.04.1997).

Il Collegio osserva che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione. Rimane preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. V n. 17905 del 23.03.2006).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009).

Su queste basi, il ricorrente in realtà invoca un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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