Riforma dell’assoluzione ex art. 131-bis: rinnovazione non sempre necessaria (Cass. pen. n. 10809/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale previsto dall’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. opera quando l’appello del Pubblico Ministero contro una pronuncia liberatoria richieda una diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva. La rinnovazione non è invece necessaria quando il fatto storico resta invariato e il giudice d’appello modifica soltanto la valutazione giuridica relativa all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità presuppone infatti l’accertamento di un fatto tipico costituente reato. Nel reato di rifiuto dell’alcoltest, l’assenza di incidenti non impone il riconoscimento della particolare tenuità quando le concrete modalità di guida evidenzino un elevato pericolo per la sicurezza stradale.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva ritenuto provato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico previsto dall’art. 186, comma 7, Codice della strada, ma aveva dichiarato l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto. Aveva valorizzato l’assenza di danni a persone o cose e la presenza di un unico precedente specifico risalente nel tempo.
Su appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale riformava la decisione, escludeva l’art. 131-bis c.p. e pronunciava condanna. L’imputato ricorreva per cassazione sostenendo che il ribaltamento della decisione liberatoria avrebbe imposto la rinnovazione della prova dichiarativa e una motivazione rafforzata. Contestava inoltre la durata della sospensione della patente e la confisca del veicolo, formalmente intestato a una società.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue il caso dalla diversa ipotesi in cui il giudice d’appello, su impugnazione del Pubblico Ministero, rivaluti una prova dichiarativa decisiva per trasformare il proscioglimento in condanna. In tale situazione l’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. impone la rinnovazione, perché il giudice di secondo grado deve assumere direttamente la fonte dichiarativa della quale intenda offrire una diversa valutazione.
Nel caso esaminato, tuttavia, l’appello non contestava la ricostruzione probatoria del fatto. Il primo giudice aveva già accertato la sussistenza del reato, limitandosi a escluderne la punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Il Pubblico Ministero chiedeva quindi una diversa valutazione dei presupposti della particolare tenuità. Non vi era alcuna diversa lettura della prova dichiarativa né modifica del fatto storico, ma soltanto una diversa qualificazione della sua offensività. Per tale ragione non sussisteva l’obbligo di rinnovazione istruttoria.
La Corte ritiene inoltre adeguata la motivazione con cui era stata esclusa la particolare tenuità. La condotta di guida era stata caratterizzata da andamento a zig zag e brusche frenate, accompagnate da evidenti sintomi di alterazione, cui era seguito il rifiuto dell’alcoltest. Trattandosi di reato di pericolo, l’assenza di un incidente o di danni effettivi non assumeva valore decisivo: il concreto pericolo creato per la circolazione era incompatibile con la tenuità dell’offesa.
Quanto alla confisca, la Cassazione precisa infine che l’“appartenenza” del veicolo a un terzo non coincide necessariamente con la mera intestazione formale nei pubblici registri. Occorre verificare l’effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere anche la forma del possesso o della detenzione non occasionale. La mera intestazione del mezzo a una società non era quindi sufficiente a dimostrare l’estraneità richiesta per impedire la confisca. Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
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