L’interesse a impugnare la sentenza di non punibilità per particolare tenuità e (Cass. pen. Sez. VI n. 11489 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che lo dichiara non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., poiché tale pronuncia ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso, è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità. È inammissibile il ricorso per cassazione che, invece di muovere una critica argomentata alla sentenza impugnata, ne proponga una non consentita rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una carenza idrica che nell’agosto 2019 aveva interessato un comune. L’imputata, nella qualità di sindaco, aveva disposto in via d’urgenza, senza adottare alcuna ordinanza formale, la sostituzione di una condotta idrica per rifornire d’acqua una zona del territorio.

I lavori eseguiti e quelli di completamento venivano poi inseriti nel computo metrico posto a base di una delibera con cui il sindaco proponeva alla giunta l’affidamento di lavori di adeguamento di impianti comunali. Tale delibera era ritenuta ideologicamente falsa, perché attestava che tutti i lavori indicati erano ancora da eseguire e sarebbero dovuti iniziare entro una certa data, mentre una parte di essi era già stata realizzata, da un operatore economico diverso da quello formalmente assegnatario. Il G.i.p. aveva assolto l’imputata per non aver commesso il fatto; la Corte di appello aveva dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione a uno dei capi. Il difensore ha proposto ricorso deducendo il difetto di motivazione sulla consapevolezza dell’imputata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di ordine processuale, rilevando che sussiste l’interesse dell’imputata a impugnare la sentenza che esclude la punibilità in applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Si tratta, infatti, di pronuncia che assume efficacia di giudicato sull’accertamento del fatto, sulla sua illiceità penale e sulla attribuzione del medesimo all’imputata.

Tale pronuncia è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del terzo comma della disposizione. La Corte richiama sul punto un proprio precedente, Sez. I n. 459 del 02.12.2020, De Venuto, Rv. 280226, che sostiene la configurabilità dell’interesse.

Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che esso non costituisce una critica argomentata della sentenza di secondo grado, con le cui argomentazioni non si confronta, ma propone una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La valutazione di tali elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità.

La Corte osserva, inoltre, che dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza che i lavori di sostituzione della condotta idrica erano certamente stati eseguiti nell’agosto 2019 e che l’imputata ne era consapevole, come desumibile dal contenuto univoco delle intercettazioni telefoniche, nelle quali si discuteva del litigio con il titolare della ditta esecutrice per gli importi indicati nel computo e della promessa della stessa imputata di far recuperare in futuro la somma spettante con altri lavori.

Tale motivazione, giudicata logica e immune da vizi, sfugge alle censure dedotte. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *