Sospensione processuale ex art. 721 cpp e motivazione dei tempi procedimentali (Cass. pen. Sez. 6 n. 1581 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di specialità, quale declinato dall’art. 10 del Trattato di estradizione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti e dall’art. 721 cod. proc. pen., preclude la persecuzione della persona estradata per un reato anteriore alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione, in assenza dell’estensione dell’estradizione medesima. La sospensione del processo disposta ai sensi del secondo comma dell’art. 721 cod. proc. pen. non può essere genericamente disposta, ma deve essere correlata a una situazione che ne definisca presupposti, giustificazione e durata. L’ordinanza di sospensione deve essere adeguatamente motivata in ordine alla necessità della misura in funzione della definizione della procedura di estensione e deve dare conto della prospettabilità di cadenze temporali ragionevoli. È preclusa la possibilità di una sospensione destinata a protrarsi indefinitamente, al di fuori di qualsivoglia prospettiva definitoria.
Il Fatto
Il ricorrente, estradato dagli Emirati Arabi Uniti per un reato definito con sentenza irrevocabile, era sottoposto a un diverso procedimento per un fatto anteriore alla consegna. In tale sede, la Corte di appello di Milano aveva disposto la sospensione del processo ex art. 721 cod. proc. pen., in attesa di determinazioni circa l’estensione dell’estradizione richiesta per il reato ulteriore. L’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione del provvedimento e sollevando, in subordine, questione di legittimità costituzionale della norma.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nel principio di specialità, contemplato dall’art. 10 del Trattato di estradizione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti e specificamente disciplinato dall’art. 721 cod. proc. pen. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2017. Tale principio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dà luogo a una causa di improcedibilità per il reato ulteriore commesso anteriormente all’estradizione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8 del 2001.
La Corte ha precisato che la modifica normativa ha introdotto la possibilità di sospendere il processo, laddove in precedenza la giurisprudenza, citando Sez. 6 n. 5816 del 2017, escludeva tale evenienza, valorizzando proprio l’assenza di una causa di sospensione. La nuova disciplina, pertanto, trova giustificazione nella preclusione a perseguire l’estradato per altro reato, ma la sospensione non può essere disposta in modo generico e immotivato.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si era limitata a confermare la sospensione del processo, senza confrontarsi con le articolate deduzioni difensive, che avevano invocato la declaratoria di improcedibilità. Il provvedimento non dava conto che una domanda di estensione fosse stata effettivamente presentata e ricevuta dall’Autorità degli Emirati Arabi Uniti, né definiva i tempi per l’eventuale risposta. La Corte ha ritenuto che tale carenza esponesse l’ordinanza ai rilievi del ricorrente, risolvendosi in una mera sospensione, priva di riscontri in ordine alla previsione di tempi ragionevoli per la definizione della procedura.
La mancanza di motivazione ha quindi comportato l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché colmi le lacune argomentative. La prospettata questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta assorbita, ferma restando la necessità di un’interpretazione della disposizione coerente con i principi richiamati.
Nota della Redazione
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