Liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità: competenza del magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 22634 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata. La relativa decisione rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 69-bis ord. pen., richiamato dall’art. 76 della legge n. 689/1981, e non in quella del giudice che ha disposto la pena sostitutiva. La natura detentiva della misura in espiazione non è più discrimine per l’accesso al beneficio, poiché lo stato di carcerazione non ne costituisce presupposto. L’esecuzione della sanzione sostitutiva, anche ai fini della revoca, e la valutazione sulla concedibilità della liberazione anticipata hanno oggetto e finalità differenti e sono rimesse a due competenze distinte.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha sollevato un conflitto negativo di competenza avente ad oggetto l’istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da una condannata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
L’istanza era stata dapprima rivolta al Magistrato di sorveglianza di Venezia. Questi, pur consapevole dell’orientamento di legittimità sul punto, ha inteso discostarsene, ritenendo che gli artt. 63 legge n. 689/1981 e 661 cod. proc. pen. avessero ridisegnato la competenza in tema di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, anche per la concessione della liberazione anticipata. Ha quindi declinato la propria competenza e trasmesso gli atti al GIP. Il GIP, di contrario avviso e aderendo all’indirizzo della Cassazione, ha sollevato il conflitto.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene preliminarmente ammissibile il conflitto, poiché la situazione di stasi processuale disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen. — derivata dal rifiuto, formalmente manifestato da entrambi i giudici, di conoscere della medesima istanza — appare insuperabile senza l’intervento decisorio, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Nel merito, l’art. 69-bis ord. pen. individua la competenza in materia di liberazione anticipata in capo al magistrato di sorveglianza. L’art. 57, comma 1, della legge n. 689/1981, come novellato, prevede che, per ogni effetto giuridico, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella sostituita. Il novellato art. 76 della legge n. 689/1981 richiama espressamente l’art. 47, comma 12-bis, ord. pen., che a sua volta rinvia agli artt. 69, comma 8, 69-bis e 54, comma 3, ord. pen.
Da tale evoluzione normativa la Corte desume che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del beneficio. Per accedere alla liberazione anticipata non è richiesta la detenzione in atto con carcerazione in istituto: è sufficiente il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale, sulla cui protrazione l’istituto incide anticipandone la cessazione. È quindi approdo consolidato che anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia applicabile la liberazione anticipata.
La Corte richiama il proprio orientamento costante, secondo cui la decisione sulla liberazione anticipata del condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (Sez. 1, n. 4964 del 1994; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025; in motivazione Sez. 1 n. 26963 del 16/04/2025). L’argomento contrario, fondato sugli artt. 62 e 63 legge n. 689/1981, è giudicato poco conferente, poiché quei testi disciplinano l’esecuzione delle pene sostitutive, non la liberazione anticipata.
Il contrasto tra i due giudici viene così risolto distinguendo due piani: l’esecuzione della sanzione sostitutiva, anche ai fini della revoca, spetta al giudice che l’ha disposta; la valutazione sulla meritevolezza della liberazione anticipata — che costituisce un quid pluris rispetto al mero rispetto delle prescrizioni — spetta al magistrato di sorveglianza. La Corte dichiara pertanto la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia, disponendo la trasmissione degli atti.
Nota della Redazione
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