Guida senza patente reiterata e preclusione alla particolare tenuità (Cass. pen. Sez. IV n. 11621 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di guida senza titolo abilitativo, quando la condotta risulti già sanzionata per la stessa violazione nel biennio precedente, integra uno dei reati ostativi alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La serialità costituisce elemento della fattispecie e configura di per sé l’abitualità, senza necessità di accertare l’esistenza di distinti reati ulteriori rispetto a quelli che compongono la previsione incriminatrice. Ne consegue l’ontologica incompatibilità tra il reato per cui si procede e l’invocata causa di non punibilità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude l’instaurarsi di un valido rapporto processuale e impedisce alle cause estintive del reato, quali la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, di operare e di travolgere il consolidarsi della pronuncia di condanna.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con la quale il ricorrente era stato condannato per la contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, per avere guidato senza titolo abilitativo essendo stato contravvenzionato per la medesima violazione nel biennio precedente. Il giudice del gravame, nel respingere l’impugnazione, ha valorizzato la non occasionalità della condotta e la sussistenza di un precedente specifico, desumendone la mancanza di resipiscenza e muovendo una valutazione negativa della personalità dell’imputato.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 131 bis cod. pen., sostenendo che la valutazione di abitualità sarebbe stata fondata sull’unico precedente specifico, mentre la norma esigerebbe una pluralità di reati della stessa indole. In subordine ha chiesto l’annullamento per intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e il motivo manifestamente infondato. Muove dal rilievo, già espresso dalla stessa Sezione, dell’ontologica incompatibilità tra il reato per cui si procede e la causa di non punibilità invocata, poiché la condotta incriminata è sanzionata soltanto se reiterata nel biennio. La serialità, quindi, non è un semplice indice esterno, ma elemento costitutivo della fattispecie.

Sul significato della nozione di “condotta reiterata”, espressamente inclusa tra i reati ostativi di cui all’art. 131 bis, comma 4, cod. pen., la Corte richiama il diritto vivente: la serialità è elemento della fattispecie e basta a configurare l’abitualità, senza necessità di verificare la presenza di distinti reati. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016.

La manifesta infondatezza della censura risiede anche nel metodo difensivo. Il ricorrente si è limitato a riprodurre i motivi già prospettati in appello e motivatamente respinti, senza confronto critico con gli argomenti del provvedimento impugnato, così denunciando solo apparentemente un errore logico o giuridico. Emerge dalla sentenza impugnata che la difesa aveva invocato la particolare tenuità del fatto sull’assunto dell’insussistenza di precedenti specifici, assunto smentito dal giudice d’appello, che ha dato conto di un precedente specifico per la stessa fattispecie, relativo a fatti commessi nel marzo 2023.

È su tali plurime violazioni che il giudice territoriale ha fondato il giudizio di abitualità ostativo alla causa di non punibilità, precisandosi che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice procedente. Solo in via rafforzativa la Corte territoriale ha evocato il curriculum dell’imputato, ricavandone conferma della sua attitudine a sottrarsi ai precetti penali.

Quanto alla prescrizione, l’inammissibilità del ricorso preclude l’instaurarsi di un valido rapporto processuale e non consente alle cause estintive maturate dopo la sentenza d’appello di operare e di impedire il consolidarsi della condanna. La Corte territoriale, in coerenza con il diritto vivente, aveva del resto computato nel termine le cause di sospensione introdotte dalla legge n. 103/2017, applicabile ai reati commessi nel periodo considerato. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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