Negligenza del difensore non integra caso fortuito per la restituzione nel termine (Cass. pen. Sez. I n. 11958 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia all’incarico di proporre il gravame, a qualsiasi causa ascrivibile, non integra di per sé le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore previste dall’art. 175 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 670, comma 3, cod. proc. pen. Occorre valutare caso per caso le modalità del controllo dell’assistito sull’esatta osservanza dell’incarico e il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda. Grava sull’imputato l’onere di vigilare sul corretto svolgimento del mandato defensionale. La mera allegazione delle sollecitazioni rivolte al professionista, non provata davanti al giudice dell’esecuzione, non è sufficiente a dimostrare l’imprevedibilità dell’errore e dunque il caso fortuito.

Il Fatto

Un soggetto, condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 12 settembre 2023, divenuta irrevocabile il 3 gennaio 2024, presenta istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo la nullità del titolo esecutivo e la rimessione in termini per proporre appello. Deduce la mancata effettuazione dell’avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., e l’ascrivibilità a caso fortuito della mancata impugnazione, per il grave inadempimento del difensore che lo aveva rassicurato sulla mancata decorrenza dei termini.

Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza, escludendo sia il vizio dell’avviso di deposito, avvenuto entro il termine ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., sia la configurabilità del caso fortuito. Propone allora ricorso per cassazione il condannato, articolando due motivi: vizio di motivazione e violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. Il Procuratore generale chiede l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i due motivi, strettamente connessi. Il ricorrente insiste unicamente sulla questione relativa all’art. 175 cod. proc. pen., come richiamato dall’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., che consente la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza quando non sia stato possibile osservarlo per caso fortuito o forza maggiore.

Il Collegio richiama l’orientamento prevalente: l’inadempimento o l’inesatto adempimento del difensore al mandato di proporre impugnazione non costituisce ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, poiché grava sull’imputato l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico. Viene citata Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, in una fattispecie in cui il difensore, nel giorno di scadenza del termine, aveva dovuto ricorrere a cure odontoiatriche.

La Corte osserva che il ricorrente ha affermato di avere sollecitato il difensore, ma nulla di specifico ha dimostrato davanti al Tribunale per la restituzione nel termine. Non è sufficiente, a tal fine, la denuncia-querela verso il precedente legale: essa attesta un’iniziativa procedimentale, ma non dimostra il caso fortuito né impone un particolare onere motivazionale al giudice dell’esecuzione.

Nemmeno la giurisprudenza richiamata in ricorso giova alla tesi. Da alcune delle pronunce menzionate emerge il principio per cui il mancato o inesatto adempimento del difensore, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare il caso fortuito, dovendosi valutare caso per caso le modalità del controllo dell’assistito e il quadro normativo. Si richiamano Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari e Sez. 1, n. 25944 del 05/03/2024, Krasniqi. Il riferimento all’indifferenza della causa dell’inadempimento è inequivocabile e non ammette interpretazioni abrogative o eccezioni.

Neppure il precedente evocato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta offre elementi decisivi, poiché la fattispecie ivi esaminata non è assimilabile a quella in esame, nella quale non sono state indicate né dimostrate le richieste e sollecitazioni rivolte al difensore. La Corte conclude per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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