Semilibertà: omesso risarcimento alle vittime e difetto di resipiscenza (Cass. pen. Sez. I n. 21107 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve accertare due requisiti distinti: i risultati del trattamento individualizzato e l’esistenza di condizioni che garantiscano un graduale reinserimento sociale. Quest’ultimo presuppone una presa di coscienza delle pregresse esperienze criminali e una riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. Il mancato risarcimento in favore delle vittime e il disinteresse verso i loro familiari, pur non costituendo condizione necessaria per la concessione del beneficio, possono essere valutati come dato di fatto obiettivo da cui desumere l’insussistenza di tale maturazione. I progressi compiuti in trattamento, per quanto positivi, possono essere ritenuti insufficienti a fondare la prognosi di reinserimento. Il ricorso che ometta di confrontarsi con questo autonomo argomento del provvedimento impugnato è, per tale parte, privo di specificità.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 04 dicembre 2025, ha rigettato la richiesta di concessione della misura alternativa presentata dal condannato, in espiazione di una pena di ventuno anni di reclusione per omicidio volontario in concorso. A sostegno dell’istanza erano stati dedotti la possibilità di svolgere attività lavorativa nell’esercizio commerciale della moglie e l’esito positivo di un programma di giustizia riparativa.
Il Tribunale ha riconosciuto gli esiti positivi del percorso trattamentale, l’assenza di criticità nel lavoro all’esterno e nel godimento dei permessi premio. Ha tuttavia ritenuto generica la prospettazione dell’attività lavorativa e ha valutato negativamente la mancata riparazione in favore delle vittime. Contro l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 50 Ord. pen. e la sola apparenza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il ricorso si confronta solo parzialmente con l’ordinanza impugnata. Il ricorrente contesta di essere stato respinto per la sola omessa indicazione delle modalità e dell’efficacia risocializzante del lavoro proposto. Il provvedimento, però, ha fondato il diniego anche su un ulteriore e autonomo argomento: il disinteresse verso i familiari della vittima, desunto dall’assenza di risarcimento, valutato come elemento obiettivo della mancata revisione critica del proprio passato.
Su questo punto il ricorso tace. L’affermazione secondo cui il risarcimento non è condizione necessaria per il beneficio è corretta, ma non esaurisce la ratio decidendi. Il Tribunale ha attribuito a quella condotta un valore indiziario circa il difetto di resipiscenza e di allontanamento da logiche criminali. Il mancato confronto con tale argomentazione integra, secondo la Corte, una carenza di specificità: omissione qui solo parziale, che impone di dichiarare il ricorso infondato anziché inammissibile. Sono richiamate, sul punto, Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004 e Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024.
Nel merito la motivazione è giudicata logica e conforme ai principi elaborati in materia. L’art. 50, quarto comma, Ord. pen. subordina l’ammissione al regime ai progressi compiuti nel trattamento, quando sussistono le condizioni per un graduale reinserimento nella società. La giurisprudenza richiamata esige due indagini distinte: i risultati del trattamento individualizzato e l’esistenza di condizioni che assicurino il reinserimento, implicanti la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024).
Il Tribunale ha verificato entrambi i profili. Quanto al primo, ha rilevato l’insufficienza della riflessione critica e dell’accettazione della condanna, pur non potendo essere impedito al condannato di professare la propria innocenza. Quanto al secondo, ha escluso la concreta idoneità del lavoro presso l’attività della moglie al reinserimento, non emergendone la capacità di contribuire all’accettazione delle regole di civile convivenza. La Corte ribadisce che il risarcimento, non richiesto come precondizione, può essere valutato come dato obiettivo della presa di coscienza, e che i progressi intramurari possono legittimamente ritenersi insufficienti, essendo il Tribunale tenuto solo a motivare la necessità di un ulteriore periodo di osservazione (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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