Pena per reati del giudice di pace e motivazione sulla congruità (Cass. pen. Sez. I n. 11980 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, quando i reati siano di competenza del giudice di pace, la pena deve essere individuata tra le sanzioni previste dall’art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000, con applicazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. In presenza di recidiva reiterata infraquinquennale non bilanciata, per il reato più grave resta praticabile la sola permanenza domiciliare, restando il lavoro di pubblica utilità subordinato alla richiesta dell’imputato ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000. La motivazione del trattamento sanzionatorio può essere estrema, ma non è carente quando contiene il corretto riferimento al parametro normativo applicato e valuta la congruità della pena inflitta.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato nei due gradi di merito alla pena di undici mesi di reclusione per i delitti di lesioni e minaccia, aggravati dalla continuazione. La Quinta Sezione penale di questa Corte, con sentenza anteriore, aveva annullato con rinvio la pronuncia di appello, rilevando che entrambi i reati appartenevano alla competenza del giudice di pace e che dovevano trovare applicazione le sanzioni dell’art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000.
Investita del giudizio di rinvio, la Corte territoriale rideterminava la pena in trenta giorni di permanenza domiciliare, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 52 d.lgs. n. 274 del 2000: la Corte di merito aveva inflitto la sanzione massima senza motivare e, secondo il ricorrente, la corretta applicazione dei criteri di commisurazione avrebbe imposto la scelta della pena pecuniaria, unica applicabile per il reato di minaccia.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una constatazione preliminare di ordine processuale. La sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata infraquinquennale contestata e aveva condannato l’imputato a una pena superiore al minimo edittale, valorizzando la gravità del fatto e la personalità del preventuo. L’appello, tuttavia, non aveva investito il trattamento sanzionatorio, essendo stato articolato su un unico motivo attinente alla responsabilità.
Su queste premesse si innesta il vaglio della decisione resa in sede di rinvio. La Corte romana ha correttamente operato la scelta tra le sanzioni dell’art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000, rideterminando la pena in trenta giorni di permanenza domiciliare. Il ricorrente assume che si tratti del massimo edittale, ma l’assunto è smentito dal dato normativo: la permanenza domiciliare è prevista fino a quarantacinque giorni, sicché la sanzione irrogata si colloca al di sotto del limite.
La Corte affronta poi il nodo della recidiva. Per effetto della contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale, ritenuta in primo grado e non bilanciata da circostanze di segno opposto, le pene applicabili per il più grave delitto di lesioni restavano la permanenza domiciliare da quindici a quarantacinque giorni e il lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. In concreto, però, era praticabile solo la prima, poiché il lavoro di pubblica utilità presuppone la richiesta dell’imputato, nella specie mancante ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000. Quanto al reato di minaccia, esso era in continuazione con le lesioni e non risultava essere stato oggetto di alcun aumento.
Da ultimo, la Corte esamina la motivazione. Il giudice di rinvio ha fondato la propria scelta sulla congruità del trattamento punitivo, valutata alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Pur nella estrema sintesi della formulazione, la motivazione contiene il corretto riferimento al parametro normativo applicato. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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