Falsa testimonianza: reato di pericolo e sufficienza dell’idoneità a fuorviare il giudice (Cass. pen. Sez. VI n. 32868 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di falsa testimonianza di cui all’art. 372 cod. pen. è reato di pericolo: per la sua integrazione è sufficiente che la falsa deposizione risulti astrattamente idonea ad alterare o comunque a influenzare la formazione del convincimento del giudice. La valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione deve essere effettuata con riguardo alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, cioè al momento in cui la testimonianza falsa è resa, ossia ex ante, e non in virtù di una postuma prognosi. La falsità della dichiarazione va confrontata con il materiale probatorio acquisito nel procedimento a quo.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di falsa testimonianza. La condotta risale al 22 marzo 2019, quando il ricorrente, escusso come teste nel processo a carico di un imputato per omicidio, riferì di avere visto quest’ultimo in una pizzeria poco dopo le ore 20:00.
Secondo l’accusa, quella deposizione fornì all’imputato un alibi per l’omicidio, commesso alle ore 19:56. Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la manifesta illogicità della motivazione e sostenendo che le proprie dichiarazioni sull’orario di arrivo in pizzeria erano generiche e ricostruite solo per deduzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato e va rigettato. La Corte muove dalla qualificazione del reato: la falsa testimonianza è un reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente che la falsa deposizione risulti astrattamente idonea ad alterare o influenzare la formazione del convincimento del giudice, secondo il precedente Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. 2012, De Gennaro, Rv. 252629.
Ai fini della configurabilità del delitto, il contenuto delle dichiarazioni rese nel procedimento a quo deve necessariamente confrontarsi con il materiale di prova acquisito. Nel caso di specie tale confronto ha consentito di collocare con precisione l’orario dell’omicidio e quello dell’incendio dell’auto, nonché di valorizzare la definitiva condanna per i fatti principali, fondata sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.
La Corte ribadisce che la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione deve effettuarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al momento in cui la testimonianza è resa, ossia ex ante, e non in virtù di una postuma prognosi: una dichiarazione falsa può essere rilevante o irrilevante ai fini della decisione del processo a quo a seconda delle sue connotazioni modali e descrittive, della sua incidenza sulla decisione e del relativo coefficiente.
Sul piano del merito, la Corte rileva che il ricorrente, nel processo per omicidio, aveva indicato l’orario di arrivo in pizzeria alle ore 20:00 o immediatamente dopo, spostandolo in avanti solo nel processo a proprio carico. La dichiarazione originaria risultava quindi incompatibile con la ricostruzione dei tempi fornita dal collaboratore di giustizia e con l’accompagnamento fuori dal centro abitato di un terzo correo. La motivazione dei giudici di merito è risultata non illogica e non degradabile a mera congettura, anche in ragione della irreperibilità dell’imputato nel processo principale per tutta la sera del fatto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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