La notifica PEC al difensore vale anche con casella piena (Cass. pen. Sez. 3 n. 6746 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l\u2019operatore attesta di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario \u201cpiena\u201d o \u201cinibita alla ricezione\u201d, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna. Per effetto dell\u2019art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 29 dicembre 2009, n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza o per altra causa di inibizione, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l\u2019inadeguata gestione dello spazio per l\u2019archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. Il difensore \u00e8 tenuto a compiere ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica e i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici. Tale regola vale anche quando la mancata ricezione dipenda da una casella dichiarata \u201cinibita alla ricezione\u201d, non essendo onere del mittente effettuare un ulteriore tentativo di notifica.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, con ordinanza del 01/07/2025, rigettava l\u2019istanza di incidente di esecuzione proposta nell\u2019interesse del ricorrente avverso il decreto di esecuzione dell\u2019ordine di demolizione.

Il ricorrente era stato condannato con decreto penale alla pena della multa con ordine di demolizione delle opere abusive. Nell\u2019incidente di esecuzione egli aveva dedotto che il decreto penale di condanna non era stato notificato correttamente all\u2019indirizzo PEC del difensore, in quanto all\u2019epoca della notifica la casella risultava \u201cinibita alla ricezione\u201d; detta inibizione non sarebbe stata imputabile al difensore medesimo, sicch\u00e9 sarebbe stato necessario un ulteriore tentativo di notifica. Il provvedimento, pertanto, non avrebbe potuto ritenersi esecutivo per mancata valida notifica. Il ricorso per cassazione articolava un unico motivo, deducendo la violazione dell\u2019art. 670 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La notifica del decreto penale di condanna risultava effettuata a mezzo posta elettronica certificata al difensore del ricorrente.

Il Collegio ha chiarito che non rileva che tale comunicazione non sia andata a buon fine, in quanto ci\u00f2 \u00e8 dipeso dalla circostanza che la casella del destinatario era \u201cinibita alla ricezione\u201d, per causa imputabile al difensore. Richiamando la giurisprudenza di legittimit\u00e0 in ipotesi analoga, la Corte ha precisato che la notificazione di un atto al difensore, ove restituita al mittente con l\u2019indicazione \u201ccasella piena\u201d, si perfeziona con la ricevuta con cui l\u2019operatore attesta di avere rinvenuto la casella piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna. Ci\u00f2 in quanto, per effetto dell\u2019art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 193/2009, il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l\u2019inadeguata gestione dello spazio per l\u2019archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 279295 – 01).

La Corte ha altres\u00ec ribadito che il difensore \u00e8 tenuto a compiere ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici (Sez. 6, n. 51137 del 15/11/2019, Rv. 278060 – 01).

Nella specie, pertanto, la notificazione del decreto penale doveva ritenersi perfezionata, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza. Alla declaratoria di inammissibilit\u00e0 \u00e8 conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0 (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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