Continuazione in executio e sospensione dell’ordine di esecuzione già iniziato (Cass. pen. Sez. I n. 32880 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., conseguente al riconoscimento della continuazione intervenuto dopo l’inizio dell’esecuzione, non determina l’annullamento dell’ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione. Irrilevante è che la pena venga rimodulata entro la soglia dei quattro anni di reclusione, quando ciò avvenga dopo l’inizio dell’esecuzione di un titolo recante pena complessiva superiore a tale limite. La sospensione dell’ordine di esecuzione resta ancorata al momento genetico del titolo, non a una sua successiva ridefinizione quantitativa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione temporanea dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale, deducendo che la pena complessiva, per effetto del riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte sentenze, era stata rideterminata in anni tre e mesi dieci di reclusione.

La Corte d’appello di Torino, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda, rilevando che la pena era già in esecuzione e che il nuovo ordine esecutivo derivava dal riconoscimento della continuazione. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 656 cod. proc. pen. e sostenendo che la rideterminazione della pena rendesse doverosa la sospensione al fine di proporre domanda di misura alternativa da libero.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Il percorso argomentativo muove dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che disciplina la sospensione dell’ordine di esecuzione quando la pena detentiva non superi i quattro anni, consentendo al condannato di accedere alle misure alternative dal libero.

La Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui la rideterminazione della pena in sede esecutiva, entro i limiti della norma richiamata, a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all’inizio dell’esecuzione, non determina l’annullamento dell’ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione (così Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788-01).

Il principio si fonda sulla distinzione tra il momento genetico del titolo esecutivo e le sue successive vicende modificative. La sospensione dell’ordine di esecuzione opera, infatti, in funzione del titolo quale risulta al momento della sua emissione. Una volta iniziata l’esecuzione di un titolo recante pena complessiva superiore ai quattro anni, l’ordine esecutivo è legittimamente emesso e non può essere travolto da una rimodulazione quantitativa sopravvenuta.

Ne consegue che, nel caso concreto, a nulla rileva che la pena sia stata rimodulata entro il limite dei quattro anni di reclusione, poiché la rideterminazione è intervenuta dopo l’inizio dell’esecuzione di un titolo recante pena superiore a quella soglia. Il ricorrente aveva sostenuto che il titolo originario non era stato sospeso soltanto perché recava una pena superiore ai quattro anni, e non già perché egli fosse in stato di detenzione: la Corte ha respinto questa prospettiva, riaffermando che la ragione della mancata sospensione risiede nel quantum del titolo originario.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *