Ordinanza di rinvio pregiudiziale: onere di motivare eccezioni e non manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. 3 n. 13328 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice investito della questione o che intenda rilevarla d’ufficio è tenuto, a pena di inammissibilità, a motivare la propria determinazione, analizzando le eccezioni sollevate dalle parti e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza. L’ordinanza di rimessione deve articolare una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto e illustrare compiutamente le ragioni dell’impossibilità di risolverle con gli ordinari strumenti processuali, non essendo sufficiente l’affermazione della semplice opportunità del rinvio in ragione della complessità del procedimento. L’ordinanza del giudice remittente “inquadra” la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini, delimitando l’oggetto del giudizio di legittimità: la Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulle questioni dedotte con l’ordinanza e non su ulteriori e differenti profili prospettati con le memorie o nella discussione.
Il Fatto
Il Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Pavia, a fronte di eccezioni di incompetenza territoriale prospettate dalle difese, sollevava questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.. In relazione ai reati tributari contestati, il giudice riteneva applicabile il criterio di cui all’art. 18, comma 1, cod. proc. pen., ossia il luogo di accertamento del reato, da individuarsi nel luogo in cui si trova l’autorità giudiziaria requirente che per prima aveva proceduto all’iscrizione della notizia di reato, individuata nella Procura di Pavia. Pur reputando la propria competenza, il giudice concludeva che la serietà delle eccezioni sollevate rendeva opportuno il rinvio pregiudiziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, attuando la legge delega, ha introdotto il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen., quale mezzo per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza. L’istituto è funzionale a garantire una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, evitando il rischio di inutili celebrazioni di processi per l’erronea attribuzione della competenza stessa.
La Corte ha quindi evidenziato la centralità dell’ordinanza del giudice remittente, che “inquadra” la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini. Il giudice, investito della questione, non può limitarsi a prendere atto delle eccezioni sollevate, ma deve esporle, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, spiegando le ragioni dell’impossibilità di risolverle con gli ordinari strumenti. La serietà della questione costituisce requisito implicito della fattispecie, connotando la discrezionalità del giudice come discrezionalità vincolata.
Il provvedimento di rimessione e gli atti selezionati e trasmessi ai sensi dell’art. 24-bis, comma secondo, cod. proc. pen. assumono un effetto delimitativo dell’oggetto della valutazione della Corte di legittimità. Ne consegue che le parti non possono formulare in sede di trattazione del rinvio profili di incompetenza differenti da quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito, né la Corte può esaminare questioni non dedotte nell’ordinanza di rimessione.
La decisione sulla competenza va assunta avendo riguardo all’imputazione formulata dal pubblico ministero, secondo il principio per cui la competenza si determina sulla base di ciò che si prospetta e non di ciò che si ritiene, salvo che la contestazione contenga errori macroscopici e immediatamente percepibili. L’introduzione dell’art. 24-bis cod. proc. pen. non ha inteso sovvertire tale principio, che resta fondamentale anche nella fase del rinvio pregiudiziale.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’ordinanza del GUP mancava dell’illustrazione delle eccezioni sollevate e delle ragioni di non manifesta infondatezza delle stesse. La conclusione che il rinvio fosse semplicemente “opportuno” sulla base di una non meglio definita “serietà” delle eccezioni ha indotto la Corte a dichiarare inammissibile la rimessione della questione di competenza, in quanto la scelta del giudice non era assistita da una congrua motivazione che desse conto della serietà della questione e dell’impossibilità di risolverla con gli strumenti ordinari.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 18 c.p.p. – Separazione di processi
- Art. 24-bis c.p.p. – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio