Sequestro preventivo e motivazione apparente: annullata l’ordinanza di dissequestro dei cani (Cass. pen. Sez. III n. 32889 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. È ammissibile il ricorso contro l’ordinanza di riesame del sequestro preventivo quando la motivazione sia apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata. In sede di riesame di misure cautelari reali, quanto al coefficiente psicologico, l’esame del giudice deve limitarsi alla sussistenza di elementi che, ictu oculi, ne escludano la configurabilità, essendo estranea all’adozione della misura la verifica dei gravi indizi di colpevolezza.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro preventivo di un numero significativo di cani detenuti in spazi inidonei, con sovraffollamento e compressione dello spazio vitale, in relazione al delitto di cui all’art. 544-ter cod. pen. Tra gli animali, alcuni presentavano il taglio dei padiglioni auricolari e altri versavano in precarie condizioni di salute. Il provvedimento riguardava anche manufatti asseritamente abusivi, oggetto di autonoma contestazione provvisoria.
Il Tribunale del riesame accoglie l’istanza dell’indagata e dispone il dissequestro. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione, deducendo la natura meramente apparente della motivazione e l’indebita anticipazione del giudizio sull’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla consolidata regola sull’art. 325 cod. proc. pen.: il ricorso è ammesso per sola violazione di legge, comprensiva dei vizi di motivazione talmente radicali da renderla apparente. Richiama le Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e le successive conformi, precisando che per motivazione assente si intende quella fisicamente mancante o graficamente indecifrabile, mentre la motivazione apparente è quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata, pur accogliendo integralmente il riesame, non illustra in modo adeguato il ragionamento che ha condotto al dissequestro. Si limita a richiamare, in termini non specificati, l’uso sproporzionato di uomini e mezzi e l’individuazione di appena quattro animali con criticità ritenute superate o irrilevanti, senza confrontarsi con le condizioni della struttura e con la situazione complessiva dei cani ivi custoditi.
La Corte rileva inoltre che l’ordinanza, nel disporre il dissequestro senza distinzioni, non contiene alcuna indicazione sulla sorte del sequestro dei manufatti oggetto del medesimo provvedimento del Gip, così lasciando del tutto indeterminato il perimetro della propria decisione.
Sul versante sostanziale, il Collegio ricostruisce la fattispecie dell’art. 544-ter cod. pen., incentrata sull’insopportabilità delle condizioni imposte all’animale rispetto alle sue caratteristiche etologiche, con il corollario della crudeltà o della mancanza di necessità, distinguendola dall’ipotesi contravvenzionale dell’art. 727, comma 2, cod. pen.
Infine, la Corte censura il passaggio in cui il Tribunale ha affermato l’insussistenza dell’elemento psicologico. In sede di riesame di misure cautelari reali, l’esame del coefficiente psicologico deve limitarsi alla sussistenza di elementi che, ictu oculi, ne escludano la configurabilità. Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, poiché la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura reale. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale in diversa composizione, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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