Ricorso per cassazione inammissibile se reitera doglianze di merito già valutate (Cass. pen. Sez. II n. 12156 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le sentenze di primo e secondo grado, ove non divergenti sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente in un tutto organico e inscindibile, che va valutato unitariamente ai fini del giudizio sulla congruità della motivazione. È inammissibile il ricorso che, deducendo vizi di motivazione, si limiti a reiterare doglianze già prospettate in appello e a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio. L’esimente della legittima difesa non è configurabile quando l’uso dell’arma impropria e le minacce costituiscano espressione di un rapporto conflittuale e oppositivo, non di una reazione difensiva. Il provvedimento di condanna generica che assegna alla parte civile una provvisionale non è impugnabile per cassazione, essendo per sua natura insuscettibile di passare in giudicato.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in data 20.06.2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano del 25.01.2023, con cui due imputati erano stati dichiarati responsabili del delitto di minaccia aggravata e condannati alle pene, rispettivamente, di sette e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con provvisionale di euro 1.000,00 ciascuno.

Avverso la sentenza di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: vizio di motivazione in punto di elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati, travisamento delle testimonianze, insussistenza della legittima difesa, trattamento sanzionatorio e quantificazione della provvisionale.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati ritenuti aspecifici e non consentiti. Essi, infatti, si risolvono nella riproposizione di doglianze già dedotte in appello e mirano a sollecitare una nuova valutazione di profili di fatto e di apprezzamento probatorio, già esaminati dal giudice territoriale con motivazione adeguata.

La Corte ha ribadito che, davanti a una doppia conforme, sentenza di appello e pronuncia di primo grado si integrano vicendevolmente, formando «una sola entità logico-giuridica», alla cui stregua valutare la congruità della motivazione, colmando le eventuali carenze del secondo giudice con quelle del primo. La sentenza impugnata ha richiamato l’intero compendio probatorio e ha condiviso le valutazioni del Tribunale sulla decisività delle testimonianze, convergenti e disinteressate, rese dai tre agenti di polizia che avevano assistito ai fatti.

Quanto al dedotto travisamento delle testimonianze, la Corte ha escluso l’errore «sul significante», atteso il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova. L’esame congiunto delle due pronunce consente di affermare che il giudizio di colpevolezza riposa su un costrutto argomentativo congruo e logico.

La Corte ha inoltre confermato l’esclusione dell’esimente della legittima difesa: le condotte dell’imputata, quali l’uso del coltello a scopo intimidatorio e le minacce di morte, non erano state poste in essere a fini difensivi, ma costituivano espressione di un rapporto altamente conflittuale con la famiglia delle parti civili.

Il quarto motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è stato dichiarato generico. La Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, ove non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Sulla sospensione condizionale, la Corte territoriale ha motivatamente escluso il beneficio, risultando dall’art. 616 cod. proc. pen. — quanto alle spese — e dal certificato penale che l’imputata ne aveva già usufruito due volte.

Il quinto motivo, relativo alla provvisionale, è stato dichiarato inammissibile perché non deducibile in cassazione. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 2246 del 1990, secondo cui il provvedimento che assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile, essendo destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. All’inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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