Riparazione ingiusta detenzione: colpa grave non desumibile da dichiarazioni ritrattate (Cass. pen. Sez. IV n. 12714 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice non può fondare il giudizio di colpa grave ostativo al riconoscimento dell’indennizzo sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa o del coindagato che siano state ritrattate in dibattimento e non confermate dal giudice della cognizione con pronuncia assolutoria. Quando la ritrattazione sia intervenuta, è necessaria una valutazione specifica della genuinità di tale condotta, non potendosi attribuire importanza decisiva a fatti esclusi o ritenuti non sufficientemente provati. Parimenti, il giudice della riparazione che individui la condotta colposa in un reato estraneo a quello per cui fu emessa la misura cautelare deve motivare l’efficacia, anche solo concausale, di tale condotta rispetto all’adozione o al mantenimento della misura stessa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere a partire dal 15 aprile 2011 per reati di cessione di stupefacenti ed estorsione, misura poi sostituita con gli arresti domiciliari e, dal 6 dicembre 2013, con l’obbligo di dimora. In esito al giudizio di cognizione era stato assolto perché il fatto non sussiste per i reati originariamente contestati; era invece intervenuta condanna, poi dichiarata estinta per prescrizione, per un reato di droga contestato nel corso delle indagini.

La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 26 febbraio 2024, aveva rigettato la richiesta di riparazione dell’ingiusta detenzione, ravvisando una condotta gravemente colposa del ricorrente nelle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ritenute non confermate in dibattimento. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità del percorso logico seguito dal giudice della riparazione.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che il giudice della riparazione, pur correttamente richiamando il principio dell’autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione, non lo ha applicato in modo conforme. Secondo l’insegnamento di Sez. 4, n. 39748 del 19/07/2018, De Fazio, il giudice può utilizzare anche le dichiarazioni rese in indagine da soggetti che poi in dibattimento si siano sottratti all’esame o abbiano ritrattato, ma è pur sempre necessaria una valutazione specifica della genuinità della ritrattazione.

Tale valutazione si impone in modo particolare quando il giudice della cognizione, a fronte della condotta dibattimentale del dichiarante, abbia messo in discussione l’attendibilità della fonte e, in assenza di diversi elementi istruttori, sia giunto a un giudizio dubitativo sull’effettivo verificarsi dei fatti narrati. In questi casi non può attribuirsi rilevanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dalla pronuncia di merito, secondo il principio consolidato di Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, confermato da Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha desunto la colpa grave dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute riscontrate mediante un generico rinvio a “materiale intercettivo” non meglio precisato quanto a contenuto e valenza sinergica. Un simile modo di procedere è carente di motivazione: manca ogni indicazione del ruolo che i comportamenti richiamati avrebbero concretamente svolto nell’ambito dell’ordinanza custodiale.

Sotto altro profilo, il giudice della riparazione ha individuato la condotta ostativa nel fatto che il ricorrente, alcuni mesi dopo i fatti per cui si procedeva, era stato tratto in arresto per possesso di stupefacente. La Corte ribadisce che il giudice di merito deve spiegare l’efficacia, anche solo concausale, concretamente avuta dalla condotta accertata rispetto alla misura cautelare: come statuito da Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, non basta individuare la colpa grave in un reato che non era stato posto a base della misura, occorrendo chiarire in che modo esso abbia inciso sull’adozione della misura disposta per altre fattispecie, dalle quali il ricorrente è stato assolto.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio, alla quale è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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