Appello basato solo su prescrizione successiva non è generico (Cass. pen. Sez. 3 n. 6298 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’appello che, senza censurare i capi di merito della sentenza di primo grado, deduca esclusivamente l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la pronuncia, qualora l’atto contenga argomenti in fatto e in diritto esplicativi delle ragioni della causa estintiva. L’assenza di motivi critici avverso la ratio decidendi non determina inammissibilità per genericità ex artt. 581, comma 1-bis, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quando il gravame devolve al giudice dell’impugnazione l’unico punto, di natura sostanziale, che impone la declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. La regola per cui la declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità d’ufficio delle cause di non punibilità, affermata per il giudizio di legittimità da Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, non opera nel giudizio di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Emilia aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, disponendo altresì la confisca per equivalente. Nell’atto di appello la difesa aveva richiesto esclusivamente la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la conseguente revoca della confisca, senza formulare motivi di censura avverso la sentenza di primo grado. La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il gravame per mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ritenendo il vizio di aspecificità tale da inficiare il momento genetico dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso la piena condivisibilità, in astratto, dei principi enunciati dalla Corte territoriale in tema di requisiti di specificità dell’impugnazione, richiamando il costante orientamento confermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, secondo cui il motivo deve contenere le ragioni che confutano le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi già disattesi.

Tuttavia, ha rilevato che nell’atto di appello la difesa aveva posto argomenti in fatto e in diritto esplicativi delle ragioni dell’estinzione per decorso del termine massimo di prescrizione, elementi che non rendevano il gravame affetto da genericità. Ha quindi distinto il caso di specie da quello regolato dal principio per cui la declaratoria di inammissibilità preclude ogni valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., principio affermato dalle Sezioni Unite n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, ma riferito al giudizio di legittimità e non al giudizio di merito.

Nel merito, la Corte ha accertato la fondatezza delle deduzioni difensive circa l’intervenuta estinzione del reato. Dall’esame degli atti è emersa una sospensione della prescrizione per complessivi giorni 85, derivante da rinvii per impedimento del difensore. Considerato il termine massimo di prescrizione di anni dieci e la data di commissione del reato, la Corte ha ritenuto maturata la causa estintiva in data antecedente alla proposizione dell’appello, come peraltro riconosciuto dallo stesso Tribunale nella motivazione della sentenza.

La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando il reato estinto per prescrizione e revocando la confisca, qualificata come per equivalente in ragione dell’impossibilità di procedere a confisca diretta, trattandosi di reato commesso in data anteriore all’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen..

Nota della Redazione

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