Esclusa l’attenuante sopravvenuta al giudizio di rinvio se anteriore alla rescissione (Cass. pen. Sez. 6 n. 10547 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché manifestamente infondato o generico, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in sede di rinvio che non abbia esaminato la richiesta di applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta da pronuncia additiva della Corte costituzionale, qualora tale pronuncia sia intervenuta prima della sentenza rescindente. In tal caso, i poteri di cognizione del giudice di rinvio restano definitivamente limitati ai punti della decisione per i quali si è verificato lo specifico effetto rescissorio. Il principio espresso da Sez. 4, n. 35813 del 2021 preclude al giudice del rinvio, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, di dichiarare la non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. non rilevata nel giudizio rescindente, per l’avvenuta formazione del giudicato sull’insussistenza della causa di non punibilità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi due di reclusione, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e ritenendola equivalente, unitamente alle generiche, alle aggravanti e alla recidiva. Con motivi nuovi, l’imputato aveva chiesto l’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., invocando la sentenza additiva n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, che egli assumeva intervenuta dopo la pronuncia rescindente.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Procuratore generale per difetto di procura speciale, risultando dagli atti il rilascio del mandato per il ricorso avverso la prima sentenza d’appello. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 era anteriore alla sentenza rescindente della Seconda Sezione, la quale aveva circoscritto i punti devoluti al giudice di rinvio alla mancata applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. e alla recidiva. Non essendo stata sollecitata una valutazione degli effetti della pronuncia della Consulta, i poteri del giudice di rinvio erano definitivamente limitati a tali punti.
La Corte ha ribadito che, in caso di annullamento limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, è preclusa al giudice del rinvio la dichiarazione di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per il giudicato formatosi sull’insussistenza della causa. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità. La Corte di appello aveva motivato l’aumento per la recidiva valorizzando la commissione del fatto a mano armata quale “salto” nella carriera criminale, e il giudizio di equivalenza richiamando il negativo giudizio sulla personalità. Il ricorrente, con argomentazioni alternative sul merito, tentava di sovrapporre un diverso giudizio di valore a quello, logico e completo, espresso dal giudice del rinvio, non consentito in sede di legittimità.
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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